Un’interessante circolare dell’ 11 giugno dell’U.s.r. per l’Umbria riepiloga la procedura corretta da adottare in caso di contenzioso riguardante gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato.
Tra le indicazioni fornite, sono riportate anche le regole per la cura delle procedure nel caso venga proposto ricorso al TAR e l’Avvocatura dello Stato invii all’Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti.
In tale circostanza, la scuola dovrà all’Avvocatura tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica) la seguente documentazione:
- i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
- le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
- i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto);
- gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
- le comunicazioni alla famiglia;
- la c.d. “ratifica” finale;
- (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
- (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
- (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale;
I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d’esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.