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Documento del 15 maggio e privacy dei docenti

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Con la Nota del 21/03/2017, n. 10719, l’Autorità garante della privacy si preoccupa giustamente di tutelare gli alunni, negando la possibilità di riportare i loro nomi all’interno del Documento del 15 maggio (anche in un semplice elenco).

Mi domando perché tale preoccupazione non si estenda anche ai docenti, nel rispetto degli stessi principi di necessità e di non eccedenza richiamati a tutela della privacy degli alunni nella Nota indicata: art. 3, art. 4, comma 1, lett. m, art. 11, art. 19, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali (modificato con decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018), e n. 39 e par. 5 Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679 del 2016.

Il Documento del 15 maggio deve infatti esplicitare “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL” (O.M. 205 11/03/2019).

Non rientra quindi tra le finalità del Documento la diffusione in rete dei nominativi dei docenti, né questa appare necessaria al raggiungimento di quelle finalità.

Al contrario, la pubblicazione online dei dati personali dei docenti sembra violare i principi di necessità e di non eccedenza raccomandati dalla normativa.

Cristiana Bullita