Viene, infatti, introdotto il comma 14-bis all’articolo 38 del Codice dei contratti, ai sensi del quale per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la pubblica amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del Durc. Tale previsione normativa comporta un’evidente semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento a quelle di modico importo, cui sono soggetti gli enti locali e le altre stazioni appaltanti. I soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’ articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’ articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricordiamo che nella Circolare n. 22 del 24.03.2011 l’Inail ha illustrato una serie di novità in materia di regolarità contributiva operative dall’8 giugno 2011, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici. In particolare la citata Circolare precisa che il Durc:
Documento unico di regolarità contributiva: autocertificazione
Sulla scorta di tale previsione, quindi, il Durc deve essere richiesto senza alcuna eccezione per ogni contratto pubblico, quindi anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.
L’Inail, in aggiunta, evidenzia che è onere della pubblica amministrazione procedente stabilire se la fattispecie concreta rientri nella tipologia del contratto pubblico e, quindi, se debba essere chiesto il Durc, risultando confermato che, anche a seguito del nuovo Codice dei contratti, il Durc deve essere richiesto per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno di questo, per ciascuna fase operativa. Il Durc attesta contestualmente la regolarità di ciascun operatore economico per quanto concerne gli adempimenti Inps, Inail, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Dal punto di vista temporale è confermata la validità trimestrale del Durc, ed a partire dal 28 maggio occorre utilizzare la nuova versione presente sul sito web Sportello Unico Previdenziale. Il Durc viene richiesto per gli appalti pubblici al fine di verificare la dichiarazione sostitutiva e l’assenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, ma una volta ottenuto deve risultare ancora valido (o venire rinnovato) al momento della verifica dei requisiti, fase che precede l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto vero e proprio. Risulta essere necessario comunque in ogni fase dell’esecuzione dei lavori, anche dopo essersi aggiudicati la gara di appalto, per ottenere certificati di collaudo, per la regolare esecuzione, di verifica di conformità, per l’attestazione di regolare esecuzione e, infine, per il pagamento del saldo finale. E’ obbligatorio per tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale.