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Dodici punti alla SSIS per mobilità e graduatoria interna: via libera alla petizione

La commissione europea ha dichiarato ricevibile la mia petizione che chiede di riconoscere la parità di SSIS e concorso ordinario ai fini di mobilità e graduatorie interne e la hanno trasmessa alla commissione parlamentare istruzione e cultura.

Tale discriminazione, infatti, è in contraddizione con l’alta selettività del percorso SSIS (test d’ingresso selettivo, esami intermedi ed esame finale), con il fatto che la giurisprudenza abbia stabilito che la SSIS abbia un valore aggiunto rispetto ad altre abilitazioni di cui si debba tenere conto in ogni situazione (stabilito dal Cds), con il fatto che nelle GAE al titolo SSIS fossero attribuiti 42 punti, con il fatto che la SSIS sia stato l’unico percorso universitario volto a formare gli insegnanti messo in piedi dallo Stato italiano.

Inoltre durante la frequenza della SSIS, onde poter seguire i corsi, era spesso necessario rinunciare alle supplenze: ciò aveva portato il legislatore a riconoscere la frequenza SSIS al pari del servizio nelle GAE. Perché ciò non accade per mobilità e graduatoria interna? C’è un’ultima circostanza che rende una beffa il non parificare SSIS e concorso ordinario.

Io mi sono laureato in matematica con 110 e lode nel 2007 a Genova, in quello stesso anno ho acceduto alla SSIS, mi sono abilitato nel 2009, sono entrato di ruolo nel 2012 prima che bandissero qualunque concorso ordinario e quindi io concorsi ordinari non ne ho mai potuti neanche fare.

Di seguito riporto le motivazioni legali al riconoscimento della SSIS ai fini della graduatoria interne e della mobilità.

Ricordando che esiste un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all’abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all’insegnamento, ritengo la ratio di non poco conto al fine di chiedere l’attribuzione, almeno in parte, del medesimo anche nelle graduatorie interne d’istituto.

Sul valore aggiunto della SSIS, ai fini dell’ingresso in ruolo, rispetto ad altre abilitazioni, l’elaborazione giurisprudenziale che si è andata sul punto delineando conferma come coerente l’attribuzione di “un punteggio fisso aggiuntivo” al diploma SSIS.

La misura di quest’ultimo sarà poi determinata dall’art. 8 del decreto n. 268 del 2001, in cui, in relazione a questo punteggio, si dice che “risulti pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l’intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli” (Sentenza del TAR del Lazio, sezione III bis, del 13 agosto 2002, n. 7121), costituendo detto punteggio “il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS” (CdS, VI, 30 dicembre 2002, n. 8252 confermativa di detta sent. n. 7121/2002).

Come non si può tenere conto di ciò nelle graduatorie interne d’istituto?

Non è qui il caso di ripercorrere le ulteriori ampie sequenze argomentative della giurisprudenza a sostegno della legittimità, sulla base del dato normativo di riferimento, dell’attribuzione di un particolare e ulteriore punteggio ai docenti abilitati SSIS.

Si riporta una piccola parte dell’orientamento giurisprudenziale. Oltre alle sentenze sopra enunciate, richiamo pertinentemente le decisioni del CdS n. 8499/2003 e della Sezione n. 9255/2006 e n. 6339/2003; cui possono aggiungersi le sentenze della Sezione nn. 4731/2002, 5119/2002, 5121/2002, 7140/2004 e 552/2006; nonché del CdS, VI, n. 495/2003.

Ricordo inoltre l’alta selettività della SSIS, che prevedeva un test d’ingresso ed un esame finale, il cui superamento non si è mai delineato come scontato. Inoltre, la prova conclusiva del percorso SSIS ha valore concorsuale ai sensi dell’art. 1, comma 6-ter, del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306. Di qui il “superamento” tipico del concorso ordinario previsto dall’O.M. 207 del 9 marzo 2018.

Resta infine il fatto che durante il periodo di frequenza della SSIS (vi era obbligo di frequenza) non era possibile accettare supplenze, e ciò era stato tenuto in conto dal legislatore, che attribuiva nelle GAE agli abilitati SSIS il punteggio corrispondente a 2 anni di servizio (oltre i già citati punteggi aggiuntivi). La ratio mi sembra di non poco conto per non considerare nelle graduatorie interne d’istituto i due anni di tirocinio da me svolto presso la SSIS negli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009 facenti punteggio come preruolo.

Non ultima per importanza la disparità di trattamento dovuta alla circostanza che chi si è laureato dopo il 2000 ed è entrato di ruolo prima dell’ ottobre del 2012 non ha mai potuto partecipare a concorsi ordinari: non ne sono stati banditi tra il 2000 ed il 2012, quelli successivi erano preclusi a chi era già di ruolo.

Anche che in futuro vengano banditi nuovi concorsi sarebbe discriminatorio chiedere a che è già da tanti anni di ruolo ed è già stato duramente selezionato, impedendogli a più riprese la partecipazione alla suddetta fattispecie, di sacrificare il proprio tempo libero ed i propri affetti per partecipare ad un concorso volto ad assumere un ruolo cui non ambisce, al solo fine di ottenere un punteggio cui ha già diritto.

Concludo ricordando al merito la sentenza 3254/2017 del tribunale di Trapani che ha riconosciuto al ricorrente 12 punti per l’abilitazione SSIS, al pari concorso ordinario.

 

Matteo Bavassano

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