Con le attività didattiche concluse e i contratti al 30 giugno scaduti, il personale della scuola può fare domanda dal 1° luglio per l’indennità di disoccupazione NASpl.
Riepiloghiamo quali documenti servono e i requisiti per presentare la domanda.
Intanto, possiamo subito dire che per richiedere l’indennità, è necessario:
- presentare la domanda entro 68 giorni dalla scadenza del contratto;
- dare disponibilità all’INPS per lavorare;
- presentarsi al Centro per l’Impiego dove verrà sottoscritto il Patto di Servizio personalizzato.
Quali requisiti per avere NASpl
Per quanto riguarda i requisiti, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
– siano in stato di disoccupazione;
– possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
– possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda
Per quanto riguarda la domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI, questa deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Inoltre, come già accennato in precedenza, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
- dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
A questo proposito l’Ufficio scolastico di Chieti, con una nota del 26 giugno, dà indicazioni operative, validi per tutti i docenti, al personale della scuola interessato a presentare la domanda.
Per evitare che si creino lunghe file al Centro per l’Impiego, si ricorda che, in base al D.lgs 150/2015, il personale con contratto di lavoro in scadenza al 30 giugno non dovrà presentarsi presso il Centro per l’Impiego per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, prima della presentazione della Naspi.
L’articolo 21 del decreto prevede che la presentazione della domanda di Naspi, resa online all’Inps, anche tramite di un patronato, equivalga alla Did (la dichiarazione di immediata disponibilità).
Entro 15 giorni gli interessati dovranno recarsi, presso il Centro per l’Impiego per l’eventuale convalida dalla Did e per la sottoscrizione del Patto di Servizio.
La mancata presentazione entro 15 giorni al Centro per l’Impiego non inficerebbe il buon esito dell’iter della domanda di Naspi considerato che, trascorso il termine di due settimane, sarà compito del Centro per l’impiego convocare gli interessati entro ulteriori 90 giorni nel caso siano ancora disoccupati.
I documenti necessari per la domanda
Dopo aver compilato il modulo per la domanda, il lavoratore precario deve allegare i seguenti documenti:
- documento di identità che sia in corso di validità;
- codice fiscale:
- autocertificazione della residenza;
- modulo SR163 compilato e timbrato dalla banca o dall’ufficio postale per poter ricevere l’accredito del bonifico;
- copia del cedolino con indicazione dell’IBAN;
- nome e luogo dell’ultimo datore di lavoro;
- data inizio e fine del contratto di lavoro concluso;
- recapito telefonico;
- indirizzo email.
Importo dell’indennità NASpl
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo totale della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Decorrenza NASpl
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.