Il 30 giugno scadono i contratti a tempo determinato dei supplenti della scuola. Per questi lavoratori precari è prevista l’indennità di disoccupazione NaspI. Vediamo di cosa si tratta.
L’indennità Naspl è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2016.
Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
Inoltre, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
Nota bene: Il comma 1 del suddetto art. 33 del decreto Cura Italia prevede che per agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da 68 a 128 giorni. In pratica, come abbiamo già riportato, il richiedente interessato, può presentare domanda all’INPS non più entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma entro 128 giorni. È fatta comunque salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare 94 del 12/5/2015,
Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.
A tal proposito, per chiarire al meglio la questione e approfondire, riportiamo una scheda di lettura a cura della Flc Cgil (SCHEDA FLC CGIL)
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