Precari

Domanda disoccupazione NaspI per i precari con il contratto in scadenza: cosa c’è da sapere

Il 30 giugno scadono i contratti a tempo determinato dei supplenti della scuola. Per questi lavoratori precari è prevista l’indennità di disoccupazione NaspI. Vediamo di cosa si tratta.

L’indennità Naspl è una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).

Si tratta di una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2016.

Domanda disoccupazione NaspI 2020: chi può richiederla

Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:

  • i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
  • chi presenta dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l’INPS o il Centro per l’impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
  • chi firma il patto per la ricerca attiva del lavoro
  • chi ha almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all’indennità
  • i soggetti che hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione

L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Domanda disoccupazione NaspI: quanto dura

La NASpl viene corrisposta mensilmente per un massimo di 24 mesi ovvero per il numero delle settimane pari alla metà delle settimane contributive lavorate degli ultimi 4 anni; dal calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo alle prestazioni di disoccupazione.

Come presentare la domanda disoccupazione NaspI

La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center integrato INPS – INAIL: n. 803164 gratuito da rete fissa oppure n. 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Inoltre, la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Nota bene: Il comma 1 del suddetto art. 33 del decreto Cura Italia prevede che per agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da 68 a 128 giorni. In pratica, come abbiamo già riportato, il richiedente interessato, può presentare domanda all’INPS non più entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma entro 128 giorni. È fatta comunque salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Importo dell’indennità della domanda disoccupazione NaspI 2020

La misura della prestazione è quantificata, come riporta la circolare  94 del 12/5/2015,

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

Tuttavia, l’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).

Decorrenza domanda disoccupazione NaspI 2020

L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.

A tal proposito, per chiarire al meglio la questione e approfondire, riportiamo una scheda di lettura a cura della Flc Cgil (SCHEDA FLC CGIL)

Fabrizio De Angelis

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