La domanda di mobilità come perdente posto, presentata su modello cartaceo dopo il 26 aprile, entro i cinque giorni successivi l’individuazione del soprannumero, annulla l’eventuale domanda di mobilità già presentata tramite istanze online tra il 3 e il 26 aprile del 2018.
DOMANDA DI MOBILITA’ COME PERDENTI POSTO (INFANZIA E PRIMARIA)
La domanda di mobilità per perdenti posto si presenta entro i cinque giorni successivi all’individuazione del docente soprannumerario. Per la scuola dell’infanzia e primaria, siccome l’O.M. 207/2018 sulla mobilità fissa il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili 11 maggio 2018, l’individuazione dei perdenti posto e la relativa domanda di mobilità in qualità di soprannumerari per i docenti dell’infanzia e della primaria avverrà, salvo proroghe del Miur, tra la fine di aprile e massimo entro la prima decade di maggio 2018. A tale proposito è utile sapere che per la scuola dell’infanzia e primaria ai sensi dell’art.19 comma 5 del CCNI mobilità 2018/2019 è specificato che i docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l’eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
DOMANDA DI MOBILITA’ COME PERDENTI POSTO (SECONDARIA I E II GRADO)
Le stesse norme valgono anche per la scuola secondaria di I e II grado, infatti ai sensi dell’art.21 comma 10 del CCNI mobilità 2018/2019 i dirigenti scolastici notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio, l’eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce integralmente quella precedente; l’interessato potrà, altresì, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. C’è da sottolineare che le domande dei docenti soprannumerari della scuola secondaria di primo grado, verranno presentate, salvo proroghe dell’ultima ora, su modulo cartaceo verso la fine di maggio 2018. Per la scuola secondaria di secondo grado, le domande dei docenti perdenti posto verranno presentate, sempre su modello cartaceo e se non ci saranno proroghe ministeriali, verso il 10 o 15 giugno 2018.
PERDENTI POSTO, DOMANDA CONDIZIONATA O PARTECIPAZIONE A DOMANDA
Il soprannumerario, qualora abbia interesse a permanere nella scuola di titolarità, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella della sezione del modulo-domanda. Invece il docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d’ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce di quanto previsto dall’art. 13 punto II, che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.
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