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Domande di disoccupazione, convenzione per gli inclusi nelle graduatorie prioritarie

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Dopo la firma della convenzione dello scorso 2 settembre, l’Inps – con apposito messaggio indirizzato alle proprie sedi – ha fornito istruzioni per la gestione delle domande di disoccupazione.

Anno scolastico 2010/2011

 

Relativamente alle istanze presentate dal personale inserito nelle graduatorie prioritarie, titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell’elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal Miur.
Le sedi Inps gestiranno tali domande considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza.
Analogo discorso vale per le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno 180 giorni e personale educativo dei Convitti statali.
Per questi soggetti, al fine di evadere le numerose domande in giacenza, è stato previsto che gli interessati possano certificare di propria iniziativa l’inserimento nelle graduatorie. Tale facoltà è riconosciuta anche ai soggetti di cui al D.M. n. 82/09 che lamentino l’erronea esclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal Miur.
Per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamate anche oltre il termine delle attività didattiche dell’a.s. scorso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell’a.s. scorso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell’ultimo incarico e pertanto tali domande di prestazione vanno respinte essendo il trattamento già in corso di pagamento.A partire dal prossimo 1° settembre 2010, i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione; se tuttavia è ancora in corso di godimento la prestazione con decorrenza 1° luglio 2009, si procederà in via eccezionale alla riliquidazione delle giornate residue di trattamento con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, afferente all’a.s. 2010/11.

Anno scolastico 2010/2011

Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto). Per l’accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti. Qualora il lavoratore lamenti l’erronea inclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali.
 
In ultimo l’Inps ha chiarito che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre, ma l’attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall’iscrizione al Centro per l’impiego.