Lo ha reso noto il Miur con la nota prot.n. 3080 dell’8 aprile 2011, con la quale ha trasmesso l’O.M. n. 29 dell’8 aprile 2011 prot. n. AOODGPER/3078, ancora in corso di registrazione, concernente i trasferimenti degli Irc per il prossimo anno scolastico.
Possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2010/2011 abbiano almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo. Mentre, per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, possono partecipare alle operazioni di mobilità gli insegnanti di religione cattolica che con l’anno scolastico 2010/2011 abbiano almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
Per quanto riguarda la mobilità professionale, limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa, possono parteciparvi gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell’idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell’idoneità ecclesiastica rilasciata, per l’ordine e grado di scuola richiesto, dall’ordinario diocesano competente.
Agli Irc è riconosciuto il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui all’allegato D al CCNI sottoscritto il 22/2/2011 in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di dotazione organica di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.
Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e presentarle al dirigente dell’Istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall’ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio all’Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l’istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e presentarla al dirigente scolastico della medesima Istituzione scolastica.
Per i docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, che vogliano ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, le domande devono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
All’ordinanza sono anche allegati i relativi modelli di domanda
– scuole dell’infanzia e primarie Allegato TR1 (trasferimenti) e Allegato PR1 (passaggi)
– scuole secondarie di I e II grado Allegato TR2 (trasferimenti) e Allegato PR2 (passaggi)
nonché l’elenco ufficiale delle diocesi italiane e il modello di dichiarazione dell’anzianità di servizio.
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