Con un paio di giorni di ritardo, il Ministero dell’istruzione ha emanato il decreto annuale che, nel mese di novembre, fissa i termini per la presentazione delle domande di pensione di anzianità e per gli altri benefici concessi dalla legge a coloro che maturano i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia.
Quest’anno, docenti e Ata che intendono andare in pensione in anticipo (pensione di anzianità), da settembre 2003, dovranno essere in grado di vantare 56 anni di età e 35 anni di contributi. Coloro che ne hanno solo 55 anni di età rimarranno bloccati anche l’anno prossimo, perché la legge 449/1997 dispone per il 2004, i seguenti requisiti: 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.
Per contro, i soggetti che sono in grado di vantare 37 anni di servizio, potranno, comunque, andare in pensione dal 2003 a prescindere dal requisito dell’età. Gli anni di servizio per andare in pensione a prescindere dall’età, nel 2004 diventeranno, invece, 38.
Il termine del 10 gennaio riguarda anche le domande di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età. Così come pure le domande di pensione di vecchiaia per coloro che, l’anno scorso, abbiano chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio, e che intendono rinunciare al secondo anno.
Stessa data per presentare le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, godendo, nello stesso tempo, della fruizione del trattamento di pensione.
Tale soluzione, peraltro, non dà luogo, in ogni caso, all’erogazione di emolumenti complessivamente superiori a quelli relativi alla corrispondente retribuzione prevista per il rapporto di lavoro a tempo normale.
Il 10 gennaio coincide anche con il termine per revocare le domande presentate precedentemente.