Home Graduatorie Domande Gps, rinuncia all’assegnazione della supplenza e abbandono del servizio: le casistiche

Domande Gps, rinuncia all’assegnazione della supplenza e abbandono del servizio: le casistiche

CONDIVIDI
seggi elettorali

Gps 2024/2026, pubblicata finalmente l’ordinanza ministeriale tanto attesa: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

VAI ALLE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

VAI ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

GPS 2024/26 – TUTORIAL Come compilare la domanda

Gps 2024, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

L’Articolo 14 dell’ordinanza parla degli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Eccone i punti salienti:

  1. Condizione necessaria per la presa di servizio:
    • La stipula del contratto di lavoro è necessaria per la presa di servizio.
  2. Assegnazione dell’incarico di supplenza da GAE e GPS:
    • Rinuncia o mancata assunzione di servizio: La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze dalle GAE, GPS e graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per l’anno scolastico di riferimento.
    • Abbandono del servizio: Comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle GAE, GPS e graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e tipi di posto per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse.
  3. Assegnazione dell’incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
    • Le condizioni specifiche per la mancata presa di servizio o l’abbandono del servizio seguono le stesse norme sopra indicate, ma applicate alle graduatorie di istituto.
  4. Comunicazione delle rinunce e degli abbandoni:
    • Le rinunce, la mancata presa di servizio e l’abbandono devono essere comunicati al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa.
  5. Supplenze brevi e saltuarie:
    • Il dirigente scolastico conferisce le supplenze brevi e saltuarie solo per il periodo di effettiva necessità del servizio. Le retribuzioni sono limitate alla durata effettiva delle supplenze.
  6. Continuità didattica:
    • In caso di assenza continuativa del titolare, la supplenza temporanea è prorogata per il medesimo supplente dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. Se l’assenza è intervallata da una sospensione delle lezioni, il supplente già in servizio è confermato.
  7. Sostituzione del personale su più istituzioni scolastiche:
    • Ogni istituzione scolastica procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
  8. Vincoli per il conferimento delle supplenze:
    • Non è possibile conferire supplenze temporanee per il primo giorno di assenza del titolare, salvo specifiche condizioni legate alla tutela dell’offerta formativa e al rispetto delle norme di prevenzione dei rischi

Gps, come presentare domanda?

Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di oggi, lunedì 20 maggio alle 23.59 di lunedì 10 giugno, come riporta Flc Cgil.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio Istanze on line.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

LEGGI L’ORDINANZA