Nella serata del 23 marzo 2020 sulla pagina facebook della Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata pubblicata la notizia che era stata appena firmata l’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2020/2021. Tale notizia è avvenuta senza avere dato in anticipo l’informativa dell’OM 182 del 23 marzo 2020 ai sindacati, i quali hanno contestato immediatamente il metodo utilizzato dalla Ministra. Il Miur dal canto suo ha garantito di attivare degli help desk regionali per la compilazione delle domande per la mobilità.
All’art.2 dell’Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 sono indicati i tempi della mobilità 2020/2021.
Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.
Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase (fase comunale della mobilità) attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica, tuttavia, ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI mobilità 2019/2022 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Oltre ai vincoli triennali esistono anche i blocchi quinquennali che coinvolgono i docenti entrati in ruolo o nuovamente entrati in ruolo attraverso la graduatoria del concorso 2018 ex FIT entro il 31 dicembre 2018, o anche nei mesi successivi, con riferimento al DM 631 del 25 settembre 2018. Per questi docenti, tra cui ci sono anche docenti che già erano in ruolo e sono entrati nuovamente in ruolo, il blocco è partito il 1° settembre 2019 e, a causa di questo vincolo, non potranno richiedere trasferimento o passaggio per i successivi quattro anni. È importante specificare che gli altri docenti sempre ex FIT, individuati in ruolo, ma a tempo determinato per il primo anno di prova entro il 31 agosto 2018 con il DDG 85/2018 e che hanno già svolto il FIT e riconfermati per lo più sulla scuola in cui hanno svolto il percorso formativo, non rientrano nel blocco quinquennale come accade per i docenti DM 631/2018.
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