C’è tempo fino al 15 marzo per presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure per richiedere, per il prossimo anno, il ritorno al tempo pieno.
La scadenza riguarda il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La data del 15 marzo non riguarda chi si trova già in contratto di part-time perché la durata minima è due anni.
La Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che esistono delle categorie che hanno diritto di precedenza per l’ottenimento del tempo parziale.
Nella domanda, vanno indicate la modalità che si richiedono e cioè:
part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA, inoltre, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità).
Va anche indicata la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.
Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale. In ogni caso dovrà essere garantita l’unicità dell’insegnante, nonché l’unitarietà degli ambiti nell’intervento formativo.
Così come segnala il Conitp, gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.
Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.
Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all’orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell’attività didattica
Nella secondaria di II grado deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti.
I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.
Il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.
L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno del suddetto personale è autorizzata dall’Ufficio scolastico per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati commissari interni negli Esami di stato e hanno facoltà e non obbligo di presentare la domanda in qualità di commissari esterni
La normativa di riferimento ad oggi è il Ccnl 29 novembre 2007 (artt. 39 e 58) ed il testo unico sul part-time, Decreto legislativo 61 del 25 febbraio 2000.
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