I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il personale educativo, il personale Ata con esclusione dei Dsga, nonché il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute possono presentare, entro il prossimo 15 marzo, al Dirigente scolastico e al Csa di appartenenza domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche al fine di svolgere un’eventuale altra attività di lavoro subordinato o autonomo.
Gli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale devono adempiere alle attività di carattere individuale e collegiale nel seguente modo: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie (per intero); collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero); svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero); partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il limite delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all’orario effettuato).
Per almeno due anni, il personale in regime di “part-time” non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di riportare il rapporto di lavoro a tempo pieno possono essere accolte solo sulla base di motivate esigenze ed in relazione alla situazione organica complessiva.
Oltre alle generalità del richiedente, nella domanda per il “part time” devono essere riportati il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale, la sede di titolarità, l’esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti tipologie di “part time”: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi), verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno: per il personale Ata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno), oppure misto, con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità.
Bisognerà, inoltre, indicare: la durata della prestazione lavorativa, che per i docenti, di norma, deve essere pari al 50% di quella a tempo pieno e che per il personale Ata non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno; l’anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera); il possesso di eventuali titoli di precedenza.
Tra la normativa di riferimento, l’art. 36 (personale docente) e l’art. 57 (personale Ata) del Ccnl 24 luglio 2003.