Ricordiamo che nel CCNI mobilità del 11 marzo 2013 al comma 4 dell’art.21 per la scuola dell’infanzia e primaria e l’art. 23 comma 3 per le scuole secondarie di primo e secondo grado, i dirigenti scolastici provvedono, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, a formulare e affiggere all’Albo della scuola e per totale trasparenza sui siti istituzionali delle scuole, le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in base alla tabella utilizzata per i trasferimenti d’ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
Constato che l’O.M. n.9 del 13 marzo 2013 per la mobilità del personale docente ed educativo prevedeva come termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità il 9 aprile 2013 , di conseguenza il 24 aprile rappresenta il limite entro il quale scadono i 15 giorni per formulare e rendere pubbliche le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Ci viene comunicato che in alcune scuole, tali graduatorie non sono state ancora pubblicate. Questo ritardo è da considerarsi grave, in quanto i tempi tecnici per le vari fasi sulla mobilità, che terminano con la pubblicazione dei movimenti sono contingentati e strettissimi. Per le scuole dell’Infanzia e primaria i tempi sono addirittura proibitivi in quanto le date per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è fissato al 30 aprile. Un tempo più ragionevole, ma visto i ritardi della pubblicazione delle graduatorie da parte dei dirigenti, molto ristretto e contratto, è quello previsto per le scuole secondarie di secondo grado dove il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è fissato al 20 giugno.
Per evitare contrattempi anche spiacevoli, il Miur dovrebbe fare una nota di sollecito per sollecitare le scuole a pubblicare immediatamente queste graduatorie. Ricordiamo che avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita, da parte del personale interessato e secondo quanto previsto dall’art.12 del CCNI sulla mobilità, la presentazione di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183. In questo ultimo scorcio di aprile è quindi prevista, per le scuole che hanno o in ritardo stanno pubblicando le graduatorie interne dei docenti titolari, la fase del reclamo per difendere i propri diritti e forse anche il proprio posto di lavoro
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