La doppia laurea diventa reale e operativa, lo conferma il ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), garantendo che sarà possibile beneficiare delle nuove disposizioni normative già dall’anno accademico 2022-2023. Serviranno naturalmente i decreti ministeriali per disciplinare le modalità dell’iscrizione al doppio percorso, con particolare riferimento ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.
Viene così a decadere un divieto risalente al 1933 che lasciava l’Italia indietro rispetto alla normativa europea, in tema di diritto all’istruzione (ai sensi dell’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE).
Ci si potrà iscrivere contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master (nella stessa finestra temporale) anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale. Viene tuttavia precisato che tali corsi di laurea non potranno appartenere alla stessa classe (o allo stesso corso di master).
Ricordiamo che per classe di laurea si intende quell’insieme di conoscenze, di abilità, di obiettivi formativi che vanno a costituire il profilo culturale e professionale di un corso di studio.
La stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam).
Un’altra precisazione riguarda la facoltà di medicina. Il MUR infatti stabilisce che “è inoltre consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica”.
A riguardo – chiarisce sempre il MUR – “si continua a far riferimento al disposto dell’art. 7 del decreto ministeriale 226/2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste. La norma del citato art. 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l’art. 7 si limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi. Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda dell’interessato”.
A rivendicare il provvedimento, il Movimento 5 Stelle. Dichiarano in proposito la vicecapogruppo del MoVimento alla Camera, Alessandra Carbonaro, e il capogruppo in commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio, Manuel Tuzi: “Un provvedimento voluto dal Movimento 5 Stelle, che supera un divieto obsoleto del 1933 e amplia l’offerta formativa per offrire maggiori opportunità di lavoro ai nostri giovani”.
“Un cambiamento significativo in particolare per gli iscritti alla facoltà di Medicina o presso le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), dovuto all’intervento del M5S – spiegano -. Inoltre nessuno verrà escluso: il diritto alle esenzioni dal pagamento delle tasse universitarie si applica anche alla seconda iscrizione”.
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