Come riportato in precedenza, il Consiglio di Stato ha ammesso con riserva gli esclusi al concorso docenti abilitati e passato la patata bollente della questione alla Consulta, che dovrà decidere sulla legittimità o meno della procedura riservata del concorso per la scuola secondaria. Ma nella sintesi all’ordinanza del Consiglio di Stato vi è un altro punto evidenziato, ovvero l’esclusione illegittima dei dottori di ricerca alla procedura.
Infatti, il Consiglio di Stato rileva il caso dei dottori di ricerca non ammessi alle prove: ” Il dottorato di ricerca, infatti, rappresenta il più alto titolo di studio previsto dal nostro ordinamento, poiché – come previsto dall’art. 4, comma 1, l. 3 luglio 1998, n. 210, che gli ha conferito l’assetto attuale- fornisce “le competenze necessarie per esercitare … attività di ricerca di alta qualificazione”.
Al di là poi di tale dichiarazione di principio, il dottorato, ovvero la semplice frequenza al relativo corso, abilita all’insegnamento presso le università, ovvero presso il corso di istruzione immediatamente superiore alla scuola secondaria, ai sensi dell’art. 4, comma 8, l. 3 luglio 1998, n. 210, per cui “Le università possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. E’ del tutto evidente che le limitazioni previste da tale norma sono dettate unicamente dalla necessità che il tempo dedicato alla docenza non vada a discapito della ricerca, cui il dottorando deve per definizione dedicarsi, e non denotano in alcun modo un livello inferiore della docenza impartita dal dottorando stesso.
Appare pertanto illogico che nel più, ovvero l’abilitazione all’insegnamento nell’università, istituzione di grado superiore, non sia compreso il meno, ovvero l’abilitazione all’insegnamento della stessa materia nell’istituzione di grado inferiore, ovvero la scuola superiore”.
C’è comunque un piccolo giallo che accompagna la decisione, evidenziata dagli stessi giudici di Palazzo Spada, di considerare il titolo di dottore di ricerca abilitante all’insegnamento a scuola.
Infatti, se in questa ultima pronuncia il Consiglio rileva illogica l’esclusione, in precedenza, nella recente sentenza del 16 aprile 18, proprio in merito alla richiesta di partecipazione dei dottori di ricerca al concorso docenti abilitati, il Consiglio di Stato esprimeva parere contrario. Andando nello specifico, il Consiglio di Stato, rilevava che:
a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo;
b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;
c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.
Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Per meglio intendere, il Consiglio di Stato in quell’occasione, aveva espresso il parere secondo cui “i percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, come disposto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all’esito di una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell’ambito della ricerca scientifica“.
E’ vero che le due pronunce sono diverse nelle finalità, nonchè anche il Collegio è diverso, ma un po’ di confusione, a nostro avviso, c’è, perchè a questo punto: il titolo di dottore di ricerca è abilitante all’insegnamento a scuola? Si o no?
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