Precari

Dottorato di ricerca, il titolo non è abilitante all’insegnamento

Arriva la doccia fredda per i dottori di ricerca: il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 aprile 2018 ha infatti sancito che il titolo di dottore di ricerca non può essere in alcun modo equipollente a un’abilitazione, prima di tutto perché la normativa non lo prevede, poi perché “i percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, come disposto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all’esito di una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell’ambito della ricerca scientifica“.

La tesi dei ricorrenti

Nello specifico, i ricorrenti avrebbero voluto partecipare al concorso docenti 2016, riservato ai candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento. La tesi sostenuta dai ricorrenti risiede nel fatto che “il dottorato di ricerca è un titolo di per sé abilitante o, comunque, equipollente al titolo di abilitazione all’insegnamento, dal momento che il titolo accademico suddetto prevede un numero di crediti formativi universitari ben maggiore rispetto a quello previsto dai percorsi abilitanti ordinari e speciali quali SSIS, TFA e PAS”.

Inoltre, il paradosso a cui si appellano da sempre i dottori di ricerca, risiede nel fatto che gli stessi sono spesso chiamati per i corsi di abilitazione all’insegnamento a scuola.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, tuttavia, rileva che

a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo;

b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;

c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.

Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca.

LEGGI LA SENTENZA QUI

 

Fabrizio De Angelis

Articoli recenti

Riforma valutazione del comportamento: da martedì 9 iniziano le votazioni in Commissione Cultura della Camera

Dopo essere rimasto quasi fermo per un paio di mesi, la prossima settimana il disegno…

05/07/2024

Strafalcioni maturità, Edoardo Prati: “Ennesimo tentativo di ridicolizzarci. Sulla gaffe di Sangiuliano nessun servizio al tg”

Come ogni anno, anche dopo l'inizio della maturità 2024 il portale Skuola.net ha raccolto i…

05/07/2024

Maturità, studente non udente si diploma: “La mia docente ha imparato la lingua dei segni solo per me. La ringrazierò sempre”

Un'altra bella storia di resilienza e coraggio legata alla maturità: ad essere riusciti a diplomarsi…

05/07/2024

Concorso straordinario docenti di religione, faq su titoli conseguiti prima del 31 ottobre 2012: domande entro l’8 luglio

Il prossimo 8 luglio scadono i termini per presentare domanda per i concorsi straordinari per…

05/07/2024

Insegnanti malpagati che perdono autorevolezza contestati dai genitori, per il sociologo Ferrarotti il fallimento della scuola inizia qui

“In una società che privilegia il momento tecnico piuttosto che letterario, in cui il valore…

05/07/2024

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, come fare domanda? Prenota la consulenza personalizzata con l’esperto

Compilare correttamente la domanda di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie è cruciale per garantire una gestione…

05/07/2024