Arriva la doccia fredda per i dottori di ricerca: il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 aprile 2018 ha infatti sancito che il titolo di dottore di ricerca non può essere in alcun modo equipollente a un’abilitazione, prima di tutto perché la normativa non lo prevede, poi perché “i percorsi abilitanti sono finalizzati a far acquisire competenze didattiche specifiche, anche per favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, come disposto dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, mentre il titolo accademico del dottorato di ricerca si consegue all’esito di una preparazione avanzata nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento ed è per questo valutabile nell’ambito della ricerca scientifica“.
Nello specifico, i ricorrenti avrebbero voluto partecipare al concorso docenti 2016, riservato ai candidati in possesso di abilitazione all’insegnamento. La tesi sostenuta dai ricorrenti risiede nel fatto che “il dottorato di ricerca è un titolo di per sé abilitante o, comunque, equipollente al titolo di abilitazione all’insegnamento, dal momento che il titolo accademico suddetto prevede un numero di crediti formativi universitari ben maggiore rispetto a quello previsto dai percorsi abilitanti ordinari e speciali quali SSIS, TFA e PAS”.
Inoltre, il paradosso a cui si appellano da sempre i dottori di ricerca, risiede nel fatto che gli stessi sono spesso chiamati per i corsi di abilitazione all’insegnamento a scuola.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, rileva che
a) il comma 110 dell’art. 1 della l. n. 107 del 2015 ha richiesto il titolo di abilitazione all’insegnamento, per la partecipazione al concorso de quo;
b) nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di dottorato di ricerca all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;
c) la disciplina sui percorsi abilitanti e quella del dottorato di ricerca sono distinte e perseguono finalità diverse.
Ritiene inoltre il Collegio che – in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito di partecipare al concorso in questione anche a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca.
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