Il Dpcm 2 marzo 2021 contiene alcune disposizioni di interesse per le scuole, introducendo in particolare misure più restrittive in quelle aree che saranno dichiarate zone rosse.
Il 4 marzo il Ministero ha pubblicato una nota, con la quale riassume le principali regole per le istituzioni scolastiche e fornisce alcuni chiarimenti.
Rispetto al DPCM precedente, è chiarito come le percentuali di didattica in presenza nelle zone gialle debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento dunque alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.
I Presidenti delle Regioni, nei territori di loro pertinenza e in ragione della
situazione epidemiologica (cd zona “arancione scuro”), possono disporre le misure espressamente previste per le “zone rosse”, in base alle quali “sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
Per quanto riguarda le attività di PCTO (che sono, a tutti gli effetti, attività didattiche), interviene un articolo specifico (il 22) che le fa salve per quanto
concerne le zone gialle. Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa eventuale indicazione da parte delle Regioni, secondo la nota del Ministero occorre che i DS verifichino la loro modalità di attuazione specifica: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.
Questa indicazione è stata però contestata dalla FLC CGIL: “in realtà, l’articolo 43 del DPCM prevede per le zone rosse la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, dunque anche di quelle di alternanza scuola-lavoro che, ricorda la nota ministeriale stessa, sono da intendersi come attività didattica a tutti gli effetti: l’unica eccezione è per le attività laboratoriali che potranno svolgersi in presenza ove ne sussistano le condizioni di sicurezza. Sulla realizzazione dei percorsi PCTO nelle zone rosse abbiamo richiesto con urgenza un chiarimento al Ministero“.
Anche nel Dpcm 2 marzo resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Deve essere garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”.
Resta infine obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.
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