L’allegato 8 del Dpcm offre delle linee guida per genitori che li aiutino a gestire in sicurezza (dal punto di vista dei protocolli) bambini e adolescenti fuori dal contesto scolastico, in situazioni di vita all’aria aperta o presso i servizi ricreativi che nella prima fase della pandemia erano state bandite.
Una delle principali differenze, infatti, tra la governance della pandemia nella prima fase e la governance nella seconda fase attiene alla cura che oggi si riserva ai bambini e agli adolescenti, non solo dal punto di vista del diritto allo studio, da cui la battaglia della Ministra Azzolina per tenere le scuole aperte, ma anche sul fronte delle ripercussioni psicologiche che il lockdown ha prodotto in particolar modo sui soggetti più fragili. Bambini e ragazzi devono potere uscire. Ma sotto attenta vigilanza dell’adulto.
Insomma, l’importanza delle questioni psicologiche è stata recepita dal nuovo Dpcm, come si evince in particolare dall’allegato 8 Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia. Un documento, dunque, che tiene in alta considerazione le esigenze di socialità e gioco dei più giovani, seppure nell’ottica della salvaguardia della salute.
Situazioni regolamentate
Con lo spirito di cui abbiamo parlato, l’allegato lavora a regolamentare:
- le aperture di parchi, giardini pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;
- la realizzazione di attività ludico-ricreative, specie nella forma delle attività sperimentali di educazione all’aperto.
Gli aspetti considerati riguardano:
a. l’accessibilità degli spazi, b. i compiti del gestore, c. la responsabilità del genitore o dell’accompagnatore.
Responsabilità del genitore
L’accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve realizzarsi con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore (o altro accompagnatore adulto), che vigili su bambini e adolescenti (da 0 a 17 anni), affinché non si creino assembramenti o altre violazioni dei protocolli di sicurezza. Il documento, in particolare specifica che in caso di bambini da 0 a 3 anni, bisogna garantire il controllo diretto da parte dell’adulto
accompagnatore; in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI o fragilità, bisogna garantire la presenza di un adulto accompagnatore; dai 6 anni in su, l’accompagnatore deve vigilare affinché si rispettino le disposizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.
Quanto all’accesso alle attività ludico-ricreative, il documento raccomanda: È preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli adolescenti abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
IL TESTO DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE IN GAZZETTA