Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio.
Secondo l’art 7 del DPCM, al punto 4: Possono accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
Art. 5 (( (Requisiti di partecipazione al concorso). )) ((1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
Sempre all’art. 7, punto 5 si chiarisce: Possono, altresì, accedere all’offerta formativa di cui al comma 2 coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di centottanta CFU. Ferma restando l’iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, l’offerta formativa di cui al presente comma è fruita in forma aggiuntiva rispetto alle attività formative curricolari, fermi restando il rispetto degli obiettivi formativi specifici dei medesimi corsi di studio e il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei relativi ordinamenti didattici.
Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.
Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
Gli altri punti principali del DPCM:
– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.
– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.
– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.
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