Da quanto afferma “Il Sole 24 ore” il DPCM previsto dal comma 4 dell’art. 44 del decreto 36, che doveva essere emanato entro il 31 luglio del 2022, sembrerebbe di prossima emanazione.
Il DPCM, dovrebbe definire e regolamentare:
• oltre ai contenuti e alla strutturazione dell’offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA;
• La percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale
• Le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata
• Il riconoscimento della validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento
• Le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici,
Possono accedere al percorso universitario volto a conseguire i 60 CFU, gli aspiranti docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.
Il DPCM dovrebbe definire i costi massimi d’iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, con oneri a carico dei partecipanti;
Il conseguimento dei 60 CFU e dell’abilitazione, durata illimitata, non costituisce titolo d’idoneità né dà alcun diritto sul reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato.
Possono accedere alle procedure concorsuali i docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso.
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti d’insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data d’indizione del concorso
Costituisce titolo per la partecipazione il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in relazione al grado di scuola, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso
Per la copertura dei posti sia comune sia di sostegno, la partecipazione al concorso é in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
La Legge di bilancio 2025 approvata dal Governo contiene disposizioni apprezzabili, come l’innalzamento della soglia…
Si discute molto di educazione alla pace, ma nelle ultime settimane la cronaca ha fatto…
Anche oggi, come faccio da ormai molto tempo, mi è capitato di leggere un vostro…
Meno soldi per le armi, più finanziamenti per la scuola, la sanità e la lotta…
Il regista napoletano Paolo Sorrentino, che ha diretto il film "Parthenope", al momento nelle sale…
L'ascolto attivo a scuola è una pratica che incoraggia gli studenti a partecipare in modo…