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DPCM scuola, la fase transitoria: quando si concludono i percorsi?

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Il tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

La fase transitoria

1. In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione accreditati ai sensi dell’art. 4 si concludono, con le modalità di cui all’art. 9, entro il 31 maggio 2024. Ai fini di cui al primo periodo, entro dieci giorni dalla data di adozione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione e del merito comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale individuato ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2.

2. L’offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui all’art. 18 -bis , comma 3, primo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 3 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. In sede di prima applicazione, l’offerta formativa di cui al presente periodo si conclude entro il 28 febbraio 2024.

3. L’offerta formativa di trenta CFU o CFA di cui art. 18 -bis , comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 4 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

4. L’offerta formativa di complessivi trentasei CFU o CFA per i vincitori del concorso a cui partecipano ai sensi dell’art. 18 -bis , comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo, è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la prova finale si svolge con le modalità di cui all’art. 9.

6. Coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, sono titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, possono accedere, per i primi tre cicli, ai percorsi di cui al presente decreto relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza, nei limiti della riserva di posti che, per il primo ciclo, è pari al 45 per cento, e, per il secondo e il terzo ciclo, è pari al 35 per cento dell’offerta formativa programmata e accreditata per ogni classe di concorso in ciascuna università o istituzione AFAM. Con riguardo alla riserva di posti di cui al primo periodo, il 5 per cento è riservato ai titolari di contratti di docenza nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni. Se il numero delle domande di accesso ai percorsi eccede i limiti della riserva di posti di cui al primo periodo, con il decreto di cui all’art. 6, comma 4, sono definiti i criteri di individuazione degli aventi diritto all’accesso ai percorsi.

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Redazione

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