Nel nuovo Dpcm all’articolo 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale si fa riferimento anche alle gite di istruzione e alle uscite didattiche comunque denominate: tutto sospeso, a prescindere dalla zona di appartenenza.
Quindi anche nei territori a basso rischio, per qualunque ordine di scuola vige il divieto di fare didattica in locali diversi da quelli tradizionali.
Si escludono, immaginiamo, quelle situazioni chiarite con Nota 1870 del 14 ottobre 2020, che recita:
La disposizione non si riferisce alle ordinarie attività didattiche organizzate dalle singole istituzioni scolastiche in spazi alternativi ubicati all’esterno degli edifici scolastici allo scopo di tradurre le indicazioni volte a prevenire e contenere la diffusione del contagio con l’individuazione di ulteriori aree atte a favorire il distanziamento fisico in contesti di azione diversi da quelli usuali. Pertanto, restano regolarmente consentite, ovviamente rispettando i protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti, come ad esempio parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, in ottemperanza al compito formativo istituzionale, anche a seguito di specifici accordi quali i “Patti di comunità” , in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sui territori, le realtà del Terzo Settore e tutti coloro in cui il museo o altro luogo della cultura sia stato adibito a inzio anno scolastico a locale per favorire l’alleggerimento del numero di alunni nelle classi, come da indicazioni ministeriali di appena un mese fa, quando tra le strategie anti assembramento si consigliava vivamente di fare accordi con territorio per spostare parte della didattica fuori dalla scuola.
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
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