Il caso sta avvenendo in un Istituto Comprensivo della provincia di Caltanissetta, dove la Dirigente Scolastica sposta di plesso un docente a metà anno scolastico.
La Ds di questo Istituto Comprensivo, alla data del 14 novembre 2017, non ha ancora pubblicato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi, ritenendo opportuno avviare l’anno scolastico con dei provvedimenti di carattere verbale e “temporanei”. Un docente di sostegno di ruolo dall’inizio dell’anno ha già dovuto cambiare più volte l’assegnazione delle classi, sempre con provvedimenti non ufficializzati da un decreto scritto. Ancora una volta dopo oltre un mese dall’inizio delle lezioni, al docente viene richiesto, sempre con ordine verbale, di cambiare ancora classe, alunno disabile e addirittura plesso scolastico. Infatti gli viene ordinato di prendere servizio in un altro plesso che si trova in altro Comune rispetto al plesso del comune di residenza dove tra le altre cose il docente assiste il genitore gravemente disabile.
In buona sostanza la Ds, che non ha mai fatto un decreto di assegnazione alle classi al docente, decide a due mesi di inizio delle lezioni di modificare l’assegnazione. Questo modo di agire è illegittimo perché non tiene conto del comma 12 dell’art.455 del d.lgs. 297/94 che espressamente dispone il divieto di spostare personale titolare nelle dotazioni organiche aggiuntive, dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, dalla sede cui è stato assegnato.
È utile ricordare che la normativa dell’assegnazione dei docenti alle classi prevede che il Ds le disponga con un atto amministrativo ai sensi dell’art.396 del Testo Unico della scuola.
Inoltre la stessa Ds ha già agito illegittimamente nei confronti del docente di sostegno in quanto non ha salvaguardato la sua posizione di docente trasferito ai sensi dell’at.13 del CCNI mobilità 2017/2018 e non ha tenuto in nessun conto la sua precedenza di assistenza, in qualità di figlio referente unico del genitore disabile residente nel comune della sede centrale dell’Istituto Comprensivo.
Infatti il docente di sostegno aveva diritto, essendoci la disponibilità del posto, ad avere assegnata la cattedra nel plesso del comune in cui assiste il genitore disabile. Questo diritto è previsto nel comma 7 art.3 del CCNI della mobilità 2017/2018. In tale norma è specificato che “ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico all’1/9/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13”.
Purtroppo la vicenda potrebbe finire nelle mani del Giudice del lavoro di Caltanissetta, in quanto la Dirigente non recede dalle sue decisioni, ma anche il docente è determinato a fare valere i suoi diritti, anche quelli di pretendere un decreto scritto e trasparente di assegnazione alle classi, anche se a fine novembre la cosa ha poco senso.
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