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Il Ds che concede permessi retribuiti solo per motivi reali e importanti

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Abbiamo ricevuto una strana circolare pubblicata da un Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo di Messina, in cui si scrive riguardo i permessi retribuiti art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.

PARTE DEL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

“Il Ds, prudenzialmente e in largo anticipo, per evitare un esodo di personale docente e ata con richieste di permessi retribuiti che certamente non possono essere concepiti sino ad arrivare a ledere i diritti dell’utenza, né possono, materialmente e negli esiti concreti, costituire una vera e propria interruzione di pubblico servizio, precisa che ha dato personali disposizioni alle due Vice-Dirigenti di assecondare eventuali richieste inderogabilmente solo se supportate ben sostanziosamente vuoi anche con autocertificazioni relative  a circostanze concrete e ben documentabili all’occorrenza.

Per occorrenza si intende la facoltà legittimamente riconosciuta al DS di verificare poi, tramite richiesta di apposita ed esaminabile certificazione, la rispondenza di quanto prima dichiarato e quanto successivamente documentato; facoltà che, per tali occasioni, si riserva di esplicare a tappeto”.

“……i permessi dovranno essere concessi solo per importantissimi, inderogabili motivi e, comunque, nei limiti e sino a concorrenza delle necessità ed obblighi precisati”.

NORMATIVA RIFERITA AI PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI

Nella circolare di questo Dirigente Scolastico non è riportata nessuna norma contrattuale e nemmeno nessuna norma legislativa. Vediamo le fonti normative che regolano il diritto del personale scolastico a fruire dei permessi retribuiti per motivi personali e familiari. La norma di riferimento è di natura contrattuale, si tratta dell’art.15 comma 2 del Ccnl scuola 2006/2009, in cui è scritto che il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Bisogna sapere che i suddetti permessi non devono essere concessi a discrezionalità del dirigente scolastico, ma sono un diritto contrattuale che spetta ai docenti e a tutto il personale. Il dirigente scolastico deve soltanto valutare la correttezza burocratica della richiesta e di conseguenza dare il suo relativo assenso.

In buona sostanza i giorni suddetti, se regolarmente chiesti con domanda scritta e firmata e con relativa certificazione o anche con semplice autocertificazione, devono essere obbligatoriamente “concessi”.