In un Istituto Comprensivo di una nota località turistica dello Ionio catanzarese, si firma un contratto integrativo di Istituto con una norma palesemente illegittima.
La Ds propone, in contrattazione di Istituto, la possibilità di accorpamento delle classi o lo smembramento di gruppi di alunni di una classe in altre classi, nel caso i docenti siano assenti e non ci sia la possibilità di coprire l’assenza del titolare con supplenza.
All’art.24 del Contratto di Istituto di questa scuola è cosi scritto: ”Durante l’anno è possibile effettuare, anche con ordini di servizio momentanei e/o d’urgenza erogati per le vie brevi, lo spostamento temporaneo in classi diverse in ossequio al principio della flessibilità, tanto per sopperire a temporanee e straordinarie esigenze di sevizio”.
L’art.24 che presenta profili di illegittimità si conclude con una norma che va a violare i principi di sicurezza, di diritto allo studio e di responsabilità civile e penale del docente. Nell’ultima riga di questo articolo è scritto: “Qualora non fosse possibile coprire la sezione/classe con una delle modalità sopra indicate, gli alunni verranno affidati, equamente, ai docenti del plesso in servizio nelle altre sezioni/ classi”.
È utile ricordare che ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile il docente è responsabile della vigilanza degli alunni delle proprie classi e, nel caso abbia ore a disposizione o richieda di fare ore eccedenti il suo orario di cattedra, degli alunni a lui assegnati per la supplenza. Tale responsabilità non può essere gravata aumentando gli alunni della classe di un docente per effetto di un accorpamento totale o parziali di alunni di altre classi. Non si può, per ragioni di sicurezza e di opportuna vigilanza, aumentare il numero di alunni di una classe per sopperire all’assenza di un docente, questo comporta, per i docenti utilizzati a vigilare un numero maggiore di alunni, l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali non previste, e mette a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.
Se proprio non c’è la disponibilità di alcun docente a disposizione per supplire, più che adottare accorpamenti, smembramenti, potrebbe essere un collaboratore scolastico a vigilare la classe, oppure potrebbe lo stesso dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori entrare in classe a fare lezione.
Pensare di dividere una classe, mandando gli studenti in altre classi, accorpare una classe ad altra classe, sostituire il docente assente utilizzando l’insegnante di sostegno in presenza dell’alunno disabile, sono tutte scelte palesemente illegittime.
Si tratta principalmente di illegittimità sulle norme sulla sicurezza, qualora si stipino troppi ragazzi in pochi metri quadrati, ma anche lo smembramento di piccoli gruppi in più classi è lesivo dei diritti degli studenti e dei docenti della scuola, a svolgere correttamente i propri doveri.
Situazioni del genere possono essere tollerate nella loro eccezionalità, ma in alcun modo possono essere accettate come norma contrattuale e condivise da RSU sprovvedute e da RLS che, attraverso una norma contrattuale mettono a rischio l’incolumità dei lavoratori e degli studenti, generando responsabilità civili e penali ingiustificate ed evitabili.
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