In alcuni Istituti Comprensivi, i dirigenti scolastici, obbligano i docenti ad attendere l’arrivo dei genitori degli alunni all’uscita della scuola.
In buona sostanza il dirigente sostiene che la vigilanza del minore fino al momento dell’avvenuta consegna dell’alunno al genitore, è un obbligo. Per cui se un genitore dovesse ritardare di mezz’ora o anche un’ora, rispetto all’uscita dei bambini da scuola, il docente avrebbe l’obbligo di vigilare l’alunno a scuola fino all’arrivo del genitore. Tale obbligo, secondo il parere di questi dirigenti scolastici, deriverebbe dal fatto che esistono sentenze della Cassazione in cui è esplicitamente scritto che la sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica e quindi dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in proprio dall’istituto. Inoltre l’obbligo di sorveglianza, sussiste anche al di fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva.
È importante sapere che l’obbligo di vigilanza dell’alunno fino all’arrivo del genitore o fino al suo arrivo a casa, se c’è il servizio trasporto organizzato dalla scuola, non è da addossare al docente dell’ultima ora di lezione, ma è un obbligo che il Ds deve sapere regolamentare opportunamente e secondo la normativa vigente.
Troppo comodo e semplicistico addossare questa ulteriore responsabilità al docente dell’ultima ora. Bisogna sapere che la vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente.
Nello specifico l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, inoltre, come previsto dal comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Quindi il docente dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo di accompagnare gli studenti all’uscita della scuola, controllando, soprattutto in caso di studenti di scuola primaria, se all’uscita ci sono i genitori dei propri studenti per la consegna. Nel caso qualche genitore non fosse presente, quali sono i compiti del docente? In tal caso il docente non ha l’obbligo di servizio di attendere l’arrivo del genitore, ma ha solo l’obbligo di segnalare al dirigente scolastico o al vicario, della mancata presenza del genitore, consegnando lo studente alla vigilanza dei collaboratori scolastici.
Nei regolamenti d’Istituto ben scritti è normata, con chiarezza e nel rispetto della normativa vigente, la situazione dell’assenza del genitore all’uscita di scuola e il modo con cui i bambini verranno custoditi dalla scuola. In tali regolamenti è scritto che qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente,siano in ritardo, il personale collaboratore scolastico dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia, con il Dirigente e/o i sui collaboratori e fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se il problema del ritardo persiste nel tempo ed è cronico, la scuola potrà anche avvisare le autorità di polizia per indagare quali sono i motivi di questi abbandoni temporanei del minore.
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