Una Dirigente scolastica, in questi primi giorni di settembre, emana una circolare in cui impone, fuori dalle 40 ore delle riunioni collegiali e fuori dalle attività di insegnamento, 25 ore aggiuntive di formazione obbligatoria per la Didattica Digitale Integrata. Si tratta di un provvedimento totalmente illegittimo, cerchiamo di vedere insieme il perchè di tale illegittimità.
Bisogna specificare che l’obbligatorietà della formazione dei docenti è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non deve rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è regolato dagli artt.28 e 29 del CCNL scuola, dove si evince che le ore di impegno di lavoro del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22 +2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40 + 40 ore di attività collegiali.
Importante sottolineare che la formazione dei docenti è divenuta obbligatoria, permanente e strutturale, ai sensi del comma 124 della legge 107/2015, ma nel rinnovo contrattuale del CCNL 2016-2018 si continua a considerare obbligatoria la formazione dei docenti se viene regolarmente deliberata dal Collegio dei docenti.
La normativa vigente che regola la formazione dei docenti, è principalmente il CCNL scuola 2006/2009, che è stato prorogato per quanto riguarda la formazione dei docenti dal comma 10 dell’art.1 dell’ipotesi di CCNL scuola 2016/2018. Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 1 art.66 è scritto che in ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali.
Per cui tutte quelle circolari interne pubblicate dal Ds in cui si obbliga il personale docente a seguire i corsi di aggiornamento, ai sensi del comma 124 della legge 107 che li rende obbligatori, dove tra l’altro vengono introdotti fantomatici monte orari, sono da considerarsi illegittimi. Mentre se ai sensi del comma 1 art.66 del CCNL scuola il Collegio delibera un corso di formazione, questa delibera, in combinato con il comma 124 della legge 107/2015, farà diventare il corso di formazione obbligatorio.
La circolare della Ds che impone come obbligatoria la formazione della Didattica Digitale Integrata, è illegittima. La Dirigente non può imporre, senza nessuna delibera collegiale e fuori dall’orario di servizio contrattualmente previsto per i docenti, un corso di formazione obbligatorio, sostenendo che tale obbligo è disposto dalla legge. L’illegittimità di tale circolare è supportata dalla parte normativa da noi precedentemente evidenziata.
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