In un Istituto Comprensivo del Lazio, la dirigente scolastica, in un Collegio docenti del mese di maggio 2018, inserisce un punto all’ordine del giorno dell’attività collegiale che prevede un piano delle attività giornaliere fino al 30 giugno per i docenti non impegnati con gli esami di Stato.
PUNTO ORDINE DEL GIORNO DEL COLLEGIO CONTESTATO DAI DOCENTI
La dirigente scolastica indice un Collegio docenti con inizio alle ore 18.00 e comunica la trattazione di ben 14 punti all’ordine del giorno, tra i suddetti punti la DS scrive: “Pianificazione attività docenti non impegnati nell’esame di Stato”. I docenti chiedono chiarimenti alla dirigente scolastica che ritiene, nonostante si siano già svolte le 40 ore di Collegi, riunioni dipartimentali e colloqui scuola famiglia, di impegnare i docenti della primaria e della secondaria di primo grado, rispettivamente per 24 ore e 18 ore settimanali per le settimane di giugno successive al termine delle lezioni. Il provvedimento viene subito contestato dagli insegnanti che ci chiedono se normativamente è legittimo il comportamento della dirigente scolastica.
NORMATIVA RIGUARDO LE ATTIVITA’ DEI DOCENTI DOPO IL TERMINE DELLE LEZIONI
Le pretese della dirigente scolastica sono palesemente illegittime in quanto disattendono con ogni evidenza le norme contrattuali in riferimento all’orario di servizio degli insegnanti. Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009. Nel comma 4 dell’art.28 del CCNL scuola è scritto chiaramente che: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”. È utile leggere con attenzione l’inizio del comma 5 dell’art.28 in cui è scritto: “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali”. Si comprende benissimo che le 25, 22 o 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Al termine delle lezioni, cessa anche l’efficacia del comma 5 dell’art.28, quindi è assurdo che la dirigente scolastica chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni. Altra cosa sarebbe stata se sul piano delle attività fosse stato votato dal Collegio dei docenti l’espletamento di un corso di formazione o delle attività collegiali rientranti nell’art. 29 del CCNL scuola. In buona sostanza con le norme attuali nessun dirigente scolastico può obbligare gli insegnanti al rispetto del proprio orario servizio dal termine delle lezioni fino al 30 giugno o fino all’entrata in ferie del docente.
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