Un Dirigente Scolastico, reggente di un Istituto Comprensivo della Calabria, ha comunicato ai docenti che non potranno fruire di nessun altro giorno di permesso retribuito oltre i tre giorni.
CIRCOLARE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI
Ecco cosa scrive il Dirigente Scolastico in una circolare interna datata il 4 dicembre 2017 che viene diramata, attraverso i responsabili di plesso, a tutti i plessi della scuola:
“Si comunica alle SS.LL. che con la legge di stabilità 2012- art.1 commi 54 e 56 i docenti non possono fruire dei sei giorni di ferie nelle stesse modalità dei tre giorni di permesso retribuito.La norma riconosce al lavoratore il diritto di fruire di ferie solo con sostituzione individuata dallo stesso docente.Si comunica, altresì, che la richiesta di ferie è subordinata all’avvenuto utilizzo dei tre giorni di permesso retribuito”.
COSA DICE LA NORMATIVA AL RIGUARDO?
La normativa di riferimento che il Ds ritiene sia stata abrogata dalla Legge di bilancio 2012 è l’art.15 comma 2 del CCNL scuola 2006/2009. In tale norma è scritto:” Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”. Per il Ds resta in piedi solo il primo periodo di questo comma, mentre è da considerarsi superato il secondo periodo, ovvero quello in cui è scritto che per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Il Ds sostiene, come per altro altri numerosi Presidi, che con la legge di stabilità 2012 questi 6 giorni di ferie non saranno più concessi come permessi retribuiti. Intanto la legge a cui si riferisce il DS è la legge 228/2012 ovvero la legge di bilancio 2013 e non come scritto dal DS 2012, poi da nessuna parte dei commi 54 o 56 è scritto che questi giorni non possano essere fruiti come permessi.
Infatti il comma 54 della legge 228/2012 dispone che:” Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In buona sostanza la legge interviene in modo esplicito esclusivamente sull’istituto delle ferie, non certo su quello dei permessi.
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