In un Istituto della provincia di Vibo Valentia una Dirigente scolastica non concede a una docente il permesso per partecipare ad un’assemblea sindacale che si tiene a Cosenza, l’ammonisce pesantemente e infine la invita a curarsi.
Una docente di una scuola nella provincia di Vibo Valentia chiede una giornata di permesso con la motivazione di volere partecipare ad un’assemblea sindacale indetta a Cosenza dalla Gilda insegnanti, la sua Dirigente scolastica nega il permesso scrivendo una durissima nota riservata.
In tale nota la Ds nega la giornata di permesso in quanto l’assemblea sindacale è rivolta ai docenti della provincia di Cosenza e non a quelli della provincia di Vibo, per cui, scrive la Ds, l’eventuale assenza della docente nel giorno di tale assemblea sindacale dovrà ritenersi arbitraria.
In tale nota riservata la Ds coglie l’occasione di invitare la professoressa, per il futuro, a evitare di perpetrare continue assenze dal servizio, per altro spezzettate da alternati rientri a scuola, che privano gli studenti dell’insegnante titolare. La Dirigente sottolinea che tale prassi di assenze a singhiozzo, reiterata con sistematicità, genera disservizio per la scuola e aggravio di lavoro per i docenti che sono chiamati a sopperire per l’assenza della docente.
Nel corpo centrale di questa riservata la Ds specifica che il comportamento della docente oltre ad essere di nocumento per l’immagine della scuola potrebbe rientrare nella casistica contemplata in giurisprudenza quale assenza a macchia di leopardo, che per la normativa legislativa vigente potrebbe prevedere anche il licenziamento. A tal proposito la Ds cita una sentenza della Corte di Cassazione, precisamente la n.18678 del 14 giugno 2014.
Al termine della nota riservata la Ds chiude invitando la docente, pur nel rispetto insindacabile, a farsi curare per le patologie sofferte, o godere dei benefici parentali, a non ripetere comportamenti di assenza reiterata al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività didattiche.
Si rammenta che i diritti contrattuali e quelli previsti dalle leggi sono una cosa seria e vanno fruiti sempre quando esiste un necessario bisogno. Detto questo, è utile sottolineare che si tratta di diritti che non possono prevedere il licenziamento, solo per il fatto che se ne usufruisca legittimamente e se ne faccia un uso reiterato nel tempo a macchia di leopardo. La sentenza citata dalla DS è riferita ad un’azienda privata e nulla a che vedere con la legislazione scolastica.
Se la docente usufruisce di periodi di malattia ai sensi dell’art.17 del CCNL scuola è legittimata a farlo nel rispetto delle regole. Sarà poi la visita fiscale, richiesta legittimamente dalla Dirigente scolastica ad avvalorare il bisogno dei giorni di malattia.
Inoltre diciamo che la Ds avrebbe potuto evitare di scrivere l’invito alla docente di farsi curare le patologie sofferte, in quanto l’assenza per malattia della docente è un comportamento legittimo e non certamente meritevole, almeno che la Ds non abbia altri elementi, di azioni censurabili o addirittura sanzionabili fino ad arrivare al licenziamento.
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