Una Dirigente scolastica di un Istituto Tecnico Industriale della Campania obbliga tutti i docenti della sua scuola a seguire un corso di formazione a pagamento sulla docimologia per imparare a valutare gli studenti.
CIRCOLARE DEL CORSO DI FORMAZIONE DI DOCIMOLOGIA
La DS comunica ai docenti dell’Istituto che sono tenuti a partecipare al corso di formazione sulla docimologia, secondo quanto approvato nel Collegio del marzo 2018, per una durata del corso di 25 ore di cui 12 in presenza e 13 online. Il primo incontro è stato fissato il 30 maggio 2018, altri incontri si potrebbero tenere a settembre 2018.
L’argomento introduttivo del corso è “il concetto di competenza, la valutazione e il passaggio dalla valutazione tradizionale a quella delle competenze”.
CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO FUORI DAL SERVIZIO E A PAGAMENTO
La Dirigente scolastica, nel mese di marzo 2018, ha fatto deliberare al Collegio dei docenti, che supinamente ha approvato senza sollevare osservazioni e/o obiezioni, un corso di formazione sulla docimologia. Tale corso sarebbe indirizzato a tutti i docenti della scuola ed è a pagamento, tanto che la stessa DS sostiene che è “risarcibile con la carta del docente”. In buona sostanza la DS chiede ed ottiene una delibera collegiale per approvare un corso di formazione obbligatorio da pagare con il bonus delle 500 euro della carta del docente. Il Corso di formazione, obbligatorio e a pagamento, è riferibile alla formazione per l’anno scolastico 2017/2018 è scritto nella delibera collegiale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Nonostante la delibera del Collegio docenti, che risulta essere “stupefacente”, questo corso di formazione risulta essere viziato nella forma, soprattutto per il carattere di obbligatorietà e di pagamento.
Come abbiamo già spiegato in un altro articolo, i corsi di formazione obbligatori non possono mai essere a pagamento. Ai sensi dell’art.1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione è obbligatoria durante il servizio dei docenti. Questo significa che l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti e non dovrebbe rappresentare un aggravio di orario, oltre quello previsto contrattualmente. Si ricorda che il servizio dei docenti è ancora regolato dall’art.29 del CCNL scuola, dove le ore di impegno del docente sono quelle di lezione, dalle 25 ore per l’infanzia alle 22+2 alla primaria, alle 18 della secondaria, oppure le 40+40 ore di attività collegiali. È necessario specificare che l’obbligo imposto ai docenti a frequentare la formazione fuori dal perimetro dell’art.29, andrebbe a contrastare proprio con il comma 124 della legge 107/2015.
In buona sostanza la normativa vigente che regola la formazione, come riportato anche dalla nota Miur n. 25134 di giorno 1 giugno 2017, è il CCNL scuola 2006/2009 e il Piano di formazione di Istituto deliberato dal Collegio dei docenti, per quanto suddetto il Dirigente scolastico non può imporre l’obbligatorietà dei corsi di formazione per docenti fuori l’orario di servizio contrattuale, stabilendone per altro anche un monte orario annuale. Bisogna sapere che è del tutto illegittimo obbligare il docente a seguire una formazione a pagamento da parte degli insegnanti, anche se tale formazione fosse stata preceduta da una delibera del Collegio docenti.
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