Un Dirigente scolastico di un Istituto di Istruzione Superiore della provincia di Livorno, probabilmente stanco dei continui ritardi degli insegnanti, ha emanato una curiosa circolare, con la quale incarica i bidelli di fungere da “badge” umano per i l’entrata dei prof.
CIRCOLARE SULLA RILEVAZIONE DEI RITADRI DEI PROF
Il 10 marzo scorso, il Dirigente scolastico di un IIS della provincia toscana di Livorno ha emanato una circolare nella quale scriveva: “Si comunica che da lunedì 12 marzo i collaboratori scolastici sono incaricati di rilevare gli ingressi del personale docente, al fine di assicurare la presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art.29 comma 5 del CCNL scuola 2006/2009). I moduli consegnati ai collaboratori scolastici recano i nominativi di tutti i docenti che prendono servizio alla prima ora in ogni giorno della settimana.
Per garantire la presenza in aula alle ore 8.05 – si leggeva ancora nella Circolare – , se si considera il tempo necessario per predisporsi all’attività didattica (passaggio dalla sala docenti, presa visione delle recenti circolari, comunicazioni con i colleghi, ecc…) sarebbe auspicabile un ingresso nell’edificio per le ore 8.00.
I collaboratori presenti alla prima ora, saranno per tanto tenuti a registrare solamente gli ingressi successivi alle ore 8.00.
I ritardi, ovviamente giustificati, saranno cumulati in eventuali ore di servizio da recuperare. La ripetizione perpetrata di ritardi, anche se giustificati, potrà costituire elemento materiale per contestazione d’addebito disciplinare”
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ILLEGITTIMITA’ DELLA CIRCOLARE
Ma una Circolare del genere è legittima? Cosa dice la normativa? Nel CCNL scuola 2006/2009 e nell’ipotesi di CCNL 2016/2018, l’obbligo di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze è previsto per il solo personale Ata, invece per i docenti la rilevazione della presenza è formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale, in cui sono rilevate presenze e assenze.
Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla riguardante il modo di rilevare la presenza del docente a scuola. Per i docenti l’unico sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto è la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio, oggi con i registri elettronici tra l’altro la rilevazione è rilevabile istantaneamente e in tempo reale da famiglie e Dirigente scolastico.
Bisogna ricordare che per norma contrattuale, per l’art.29 comma 5 del CCNL 2006/2009, il docente ha l’obbligo di trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I COLLABORATORI SCOLASTICI NON HANNO QUESTO COMPITO
Inoltre tra i compiti contrattuali che possono essere assegnati ai collaboratori scolastici non esiste l’incarico di rilevare gli ingressi dei docenti e di registrare l’orario di entrata in Istituto di ogni docente.
Il Ds avrebbe potuto, per restare nella piena legittimità della sua azione di controllo, fare lui la verifica della presenza in classe, 5 minuti prime dell’avvio delle lezioni, dei docenti della prima ora, oppure farla fare ad uno dei suoi docenti collaboratori.
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