Accade in un Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo della Calabria: la dirigente scolastica rimprovera verbalmente la docente di sostegno perché ha fatto entrare l’alunno disabile da solo nel bagno.
Il problema secondo la Ds è la sicurezza dell’alunno che in bagno potrebbe scivolare o farsi comunque del male, quindi ritiene che la docente, piuttosto che restare fuori ad attendere l’alunno, lo accompagni e lo assista all’interno dei bagni degli studenti maschi. La docente ritiene di non eseguire in futuro questo ordine e chiede consulenza per sapere se il docente di sostegno è tenuto ad accompagnare l’alunno disabile all’interno dei servizi igienici.
È utile sapere che non rientra nelle competenze e nei doveri del docente di sostegno vigilare l’allievo all’interno dei servizi igienici. Nemmeno l’accompagnamento o l’assistenza per arrivare ai servizi igienici sarebbe prevista tra i doveri del docente di sostegno nei confronti dell’alunno disabile. Infatti i doveri di servizio del docente di sostegno sono gli stessi del docente della disciplina, cioè sono quelli scritti nell’art.28 e nell’art.29 del CCNL scuola 2006/2009.
È opportuno conoscere due importanti note del MIUR in cui si chiarisce che il docente non ha il compito di accompagnare l’alunno disabile ai servizi igienici e quindi nemmeno di entrare con lui all’interno di tali locali.
Si tratta della nota 3390/2001 e della 4274/2009, in cui si specifica che l’assistenza di base, tra cui le mansioni di assistenza dell’alunno disabile ai servizi igienici, rientra tra le funzioni aggiuntive per l’attivazione delle quali il dirigente scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva.
Si rammenta che il medesimo, nell’ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all’assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall’ordinamento.
Si rammenta infine l’art. 47 del CCNL relativo al comporto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.
La norma sui compiti che il docente ha con l’alunno disabile è chiara: per questo, la dirigente scolastica non la poteva ignorare. Allora perché la da ha dato quello strano ordine alla docente sapendo che le sta chiedendo qualcosa che va oltre i suoi doveri contrattuali? Probabilmente il capo d’istituto ha temuto veramente che l’alunno si potesse fare del male.
Tuttavia chiedere ad una docente donna di entrare nei bagni dei maschi è una cosa che va anche oltre la mancanza del rispetto della normativa: si rischia di sconfinare nella mancanza di buon senso.
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