Modificare quasi dopo due mesi dall’inizio dell’anno scolastico la cattedra assegnata inizialmente ad una docente di matematica e fisica, non può essere in alcun modo considerato un atto legittimo del Dirigente scolastico. A sostenere la tesi opposta è invece una Ds della Calabria che ritiene legittima la modifica di questa cattedra, anche se avvenuta a quasi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico e senza alcun confronto con i sindacati rappresentativi.
Normativa sul divieto dello spostamento dei docenti
Togliere una classe ad una docente titolare, che aveva avuto regolare assegnazione di una cattedra di 18 ore con decreto del 12 settembre 2018, per fare subentrare in tale classe, dopo quasi due mesi dall’inizio delle lezioni, un docente supplente, è da considerarsi un provvedimento illegittimo da parte del Dirigente scolastico. Si tratta certamente di un provvedimento illegittimo anche perché non tiene conto che esistono norme primarie e secondarie che prevedono il divieto di spostamento dei docenti dopo il ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni, norme come l’art.455 comma 12 e l’art.461 comma 1 del D.lgs. 297/94, la Legge 662/96 e la Circolare Ministeriale 337/98 in cui si rammenta che esiste il divieto posto dalle suddette norme primarie, di spostare il personale docente dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica. Tale divieto deve essere formalmente e sostanzialmente rispettato, per la sua evidente finalità di assicurare al massimo la continuità didattica, contenendo all’indispensabile gli avvicendamenti nel corso dello stesso anno.
Per tale motivo il Dirigente scolastico non poteva modificare alla fine del mese di ottobre l’assegnazione della cattedra già assegnata a metà settembre.
Cosa dice l’art.22 del CCNL scuola 2016-2018
È necessario ricordare che con l’entrata in vigore, il 19 aprile 2018, del nuovo CCNL scuola 2016-2018, i Dirigenti Scolastici sono chiamati al confronto su alcuni aspetti organizzativi del lavoro. L’art.22, comma 8, lettera b1), dispone il confronto tra il Ds e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, riguardo l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA.
Siccome modificare, ad anno scolastico abbondantemente iniziato (sei settimane di lavoro), un’assegnazione di cattedra, significa non solo interrompere la continuità didattica e la relativa programmazione disciplinare ma anche modificare l’articolazione dell’orario di lavoro assegnando alla docente ore di potenziamento o disponibilità, la questione richiedeva, ai sensi dell’art.22 del CCNL scuola 2016-2018, un confronto con i sindacati.
Punto di vista della Dirigente scolastica
La Dirigente scolastica ritiene di avere agito in piena legittimità, sostiene che la norma del Testo Unico si riferisce esclusivamente agli spostamenti di sede e non di classe, per cui, secondo l’assunto della DS, un qualsiasi dirigente scolastico può, in qualsiasi momento dell’anno scolastico, togliere o aggiungere delle classi ai docenti, fare sostituzioni e modificare l’articolazione dell’orario di lavoro.
Secondo la Dirigente scolastica la docente non è stata spostata dalla sede, ma gli è stata solo tolta una classe per assegnarla ad un supplente appositamente nominato, cui sono state assegnate le ore curricolari di una classe che fino alla fine di ottobre erano state assegnate alla docente titolare, più un’ora aggiuntiva di potenziamento della stessa disciplina da svolgere nella stessa classe, tutto questo proprio al fine di garantire l’efficacia dell’azione didattica.
La Dirigente scolastica asserisce anche che in sede di informativa sugli organici ha informato circa la formazione di una cattedra di potenziamento di matematica e fisica e circa la nomina a tempo determinato di un docente da utilizzare su essa cattedra.