In un Istituto di Istruzione Superiore, in cui ci sono sia il Liceo classico che quello scientifico, della provincia di Cosenza, la Ds invia ai docenti una “strana” comunicazione di servizio.
LA COMUNICAZIONE DI SERVIZIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Il giorno 11 giugno 2018 la DS di un IIS della provincia di Cosenza, protocolla e firma la seguente comunicazione scritta, rivolta ai Sigg. Docenti.
“Si ricorda alle SS.LL. che: a) il giorno libero è sospeso; b) Si deve apporre la firma sul registro, in sala Docenti, tutti i giorni. Le eventuali assenze si devono giustificare”.
Il “provvedimento” della Ds, che sembra avere il sapore di un vero e proprio ordine di servizio, non contiene, né nelle premesse e nemmeno nelle conclusioni, motivazioni e normativa di riferimento così come previsto dalle norme generali sui procedimenti “Amministrativi”.
ILLEGITTIMITA’ DELLA COMUNICAZIONE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
Come abbiamo scritto nell’articolo del 15 giugno 2018 si tratta di ordini di servizio illegittimi.
Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L’art.28 del CCNL è stato ampliato nell’ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento. Anche per queste ultime tipologie di posti, i docenti hanno gli stessi diritti di orario del servizio esplicati nell’art.28 del CCNL 2006/2009.
È bene ricordare che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze”.
È utile sapere anche che le tradizionali ore di servizio dei docenti cessano con il termine delle lezioni. Si comprende benissimo che le 18 ore settimanali di attività d’insegnamento sono riferite esclusivamente a quanto è decretato dal calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale. Quanto la scuola finisce cessa anche l’efficacia del su citato comma 5, quindi è illegittimo che un dirigente scolastico chieda il rispetto dell’obbligo di servizio ai sensi del comma 5 dell’art.28 anche dopo il termine delle lezioni.
La Ds avrebbe potuto convocare, all’interno delle 40+40 ore dell’art. 29 un’attività collegiale pianificata e deliberata dal Collegio o, qualora ce ne fossero state le motivazioni urgenti, un Collegio o Consiglio di classe straordinario.