Niente risarcimento al preside stressato dai suoi docenti, esclusi da un progetto dimensionamento scolastico voluto dal MIUR. Lo dice la Corte di Cassazione con la sentenza n.3124 del 29 gennaio 2018, che rigetta il ricorso di un dirigente scolastico sardo. La stessa sorte si era avuta in primo grado e in appello.
Tutto è nato da un progetto di sulla dispersione scolastica a cui avrebbero potuto partecipare alcuni docenti della scuola diretta da preside interessato. Secondo il preside la responsabilità del progetto non dipendeva direttamente dal DS, ma dalla contrattazione decentrata. Tesi rigettata sia in primo grado dal Tribunale di Sassari che in appello, quando appunto, il Preside aveva dedotto, tra gli altri motivi, l’erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la gestione delle aree a rischio dispersione fosse di competenza del dirigente scolastico, essendo invece rimessa alla contrattazione decentrata, che non faceva carico al Preside, che non aveva neppure la competenza a convocare le organizzazioni sindacali. Di conseguenza, come informa il sito www.avvocatirandogurrieri.it, il dirigente ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ma senza ottenere successo.
Infatti i giudici della Cassazione hanno evidenziato la coerenza del ragionamento logico giuridico effettuato dalla Corte territoriale e nella motivazione della sentenza di rigetto hanno ribadito il principio secondo cui, come affermato in precedenza dalla stessa Corte con la sentenza n. 12347 del 2016, …l´art. 2087 cod. civ. non configura una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l´inadeguatezza delle misure di protezione adottate: la responsabilità datoriale va infatti collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge…..o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche del momento al fine di prevenire infortuni sul lavoro e di assicurare la salubrità”.
I giudici di legittimità, entrando nel merito della questione, hanno posto l’accento sul fatto che la situazione di conflittualità – assunta come causa del malessere del dirigente scolastico – è dipesa dall’esecuzione del piano di dimensionamento scolastico, che poteva essere modificato grazie alla proposta del collegio dei docenti, non accolta dal Ds.
Tale proposta di modifica, ai sensi dell´art. 4 del CCNI non era condizionata dall’intervento di una nuova intesa sulle aree territoriali per come al contrario aveva sostenuto il Dirigente Scolastico. Quindi era possibile modificare tale piano, dato che su questo punto la competenza non era dell’USR ma al contrario del preside.
La Corte, di conseguenza, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che “liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito“.
Pertanto, in poche parole, se il preside avesse ascoltato i docenti, la situazione di conflittualità non si sarebbe posta e non si sarebbe verificato il motivo addotto dal ricorrente, ovvero lo stress.
Forse, leggendo fra le righe della sentenza, possiamo dire che a volte ascoltare i propri docenti sarebbe meglio che fargli la guerra e far precipitare la situazione.
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