L’attuazione del Piano didattico personalizzato (Pdp) per gli studenti con Disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) è qualcosa che le scuole hanno l’obbligo di fare. Il Pdp non è dunque facoltativo. E in vista della valutazione di fine anno, questa va effettuata sulla base del Pdp. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con parere 780/2021 relativo a uno studente affetto da dislessia, discalculia e disortografia, destinatario di un Pdp.
Una vicenda – riferisce il Sole 24 Ore – che nasce dall’esperienza di un ragazzo ammesso all’anno successivo con debiti in alcune materie, ma il cui Pdp, secondo i genitori del ragazzo, non è stato tenuto in debito conto da parte dei docenti, che peraltro non avrebbero neanche redatto il Piano d’integrazione degli apprendimenti (Pia).
Il Giudice ha sottolineato che il Piano di integrazione degli apprendimenti (Pia) e il Piano di apprendimento individualizzato (Pai) hanno una fondamentale funzione di supporto agli studenti destinatari di Pdp, permettendo loro di realizzare pienamente il diritto all’Istruzione e nel contempo quello all’inclusione, garantiti a livello Costituzionale.
In altre parole – si legge sul Sole 24 Ore – l’obbligo di predisposizione del piano integrativo, nel caso di studenti con disabilità, inclusi i Dsa, è un «obbligo rafforzato», il cui inadempimento costituisce violazione del diritto all’istruzione degli «studenti più deboli».
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