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Dsa, sì a strumenti didattici di supporto, no ai docenti di sostegno. Info utili e normativa

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (in sigla i DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

I DSA sono disturbi nell’apprendimento che interessano alcune abilità specifiche che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolastica.
I disturbi specifici dell’apprendimento comportano la non autosufficienza durante il percorso scolastico in quanto interessano nella maggior parte dei casi le attività di lettura, scrittura e calcolo.
I DSA affliggono bambini e ragazzi che in genere non hanno disabilità o difficoltà particolari, ma possono rendere loro difficile la vita a scuola, se non vengono aiutati nella maniera corretta.

Dislessia: la dislessia si manifesta sia con difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, sia con una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta. Risultano più o meno deficitarie la lettura di lettere, di parole e non-parole, di brani.

Disgrafia e disortografia: la disgrafia fa riferimento al controllo degli aspetti grafici, formali, della scrittura manuale; la disortografia riguarda invece l’utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale. La disgrafia si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura, la disortografia è all’origine di una minore correttezza del testo scritto.

Discalculia: la discalculia riguarda la difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

Attualmente i bambini e i ragazzi affetti da DSA non hanno diritto all’insegnante di sostegno, così come segnala Disabilii.com.

Hanno però diritto, grazie alle Legge 170/10, a strumenti didattici e tecnologici di tipo compensativo (sintesi vocale, registratore, programmi di video-scrittura e con correttore ortografico, calcolatrice) e a misure dispensative, per permettere loro di sostituire alcuni tipi di prove valitative con altre equipollenti più adatte.

L’insegnante di sostegno, infatti, è prevista solo per le situazioni di minorazione fisica e/o sensoriale e/o psichica tali da costituire una disabilità, come regolamenta la Legge n.104 del 5 Febbraio 1992 per cui in questi casi sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

Segnaliamo una guida utile, a cura dell’Istituto comprensivo “Croce-Mozzillo” di Manfredonia, in provincia di Foggia.

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Andrea Carlino

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