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Dsga, in arrivo 214 euro in più al mese per chi lavora su due scuole

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Nel pomeriggio del 27 luglio il Minsitero dell’Econia e Finanze ha inviato una nota in cui dà il via libera all’indennità mensile per i DSGA impegnanti in due scuole. Tale indennità ammonta a 214 euro.

Verificare il bilancio e la copertura

La nota del MEF è in pratica una risposta all’ANQUAP, che con le note del 6 giugno e 17 luglio 2018, aveva sollevato il problema e chiesto il ripristino dell’indennità sospesa dall’a.s. 2015/2016 ed in alcuni casi anche per l’a.s. 2014/2015.

La nota del Ministero dell’Economia sottolinea, tuttavia, “quale necessaria azione preliminare, che venga attivato un esame congiunto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’organo competente del Ministero di Economia e Finanza al fine di verificare le disponibilità di bilancio a copertura
dell’onere. Si chiede, pertanto, in esecuzione del dettato normativo, di dare attuazione al controllo contabile di cui sopra al fine di poter ottemperare alle richieste più volte pervenute“.

I conti tornano

Ma è la stessa Associazione Nazionale Quadri Amministrazioni Pubbliche a fare i conti. Infatti, la certificazione delle economie e, quindi, della disponibilità finanziaria per pagare l’indennità in esame è di elementare evidenza: un posto di Direttore a tempo pieno costa almeno 30.000 euro annui, mentre un posto in assegnazione poco più di 3.000 euro.

Pertanto, l’ANQUAP spera che l’accertamento e la conseguente certificazione possano avvenire in tempi brevi, affinché i Direttori interessati possano percepire, già con cedolino del prossimo mese di settembre, l’indennità spettante.

LA NOTA DEL MEF

Adesso il concorso Dsga

Per quanto riguarda le emergenze dei direttori dei servizi amministrativi (Dsga), il ripristino dell’indennità è un buon inizio per chi è già in servizio.
Ma si attende l’annuncio dell’atteso concorso, che dovrebbe mettere a bando circa 2004 posti, anche se è noto che i posti vacanti e disponibili nell’ultimo anno scolastico sono stati circa 1.700 e dal primo settembre 2018 arriveranno a circa 2.400 (il 30% dell’intero organico).

Anche se, ovviamente bisogna attendere il bando, al prossimo concorso per Dsga potranno partecipare tutti gli assistenti amministrativi che possono vantare e documentare 36 mesi di servizio come Dsga.
Si tratta di un’apertura importante oltre che legittima, dato che sono moltissime le scuole che utilizzano da anni personale amministrativo nel ruolo superiore di “segretario”.

Chi è il DSGA?

In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.

Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.

Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.

Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna possedere uno dei seguenti titoli di studio:

– Laurea in Giurisprudenza,

– Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;

– Laurea in Economia e commercio;

– Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).

Chi sostituisce il DSGA in caso di assenza?

In redazione arriva una domanda in merito al personale ATA, ovvero, chiedono come viene sostituito il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) quando questo è assente.
La risposta viene si può ricavare dall’’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, in cui viene esplicitato che il DSGA, nei casi di assenza, deve essere sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL su citato, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.

Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo  avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.