Arriva una proposta da parte dell’Anquap, l’Associazione nazionale quadri delle pubbliche amministrazioni, che metterebbe, a parer loro, la parola fine all’emergenza Dsga. Proposta inviata al Ministero dell’Istruzione.
Per Giorgio Germani, presidente Anquap, la soluzione sarebbe un reclutamento diretto dei aspiranti Dsga: “Ogni giorno e da più parti del territorio nazionale – spiega Giorgio Germani – pervengono notizie di Istituzioni Scolastiche ed Educative che non hanno il Direttore SGA e non riescono a coprirne il posto, nonostante gli innumerevoli tentativi compiuti utilizzando tutte le disposizioni vigenti in materia. Senza Direttori SGA non si possono fare gli atti di liquidazione delle spese, firmare gli atti contabili, gestire il fondo delle minute spese, redigere le schede finanziarie di attività e progetti del programma annuale, predisporre il conto consuntivo e molte altre indispensabili attività. In buona sostanza, senza Direttore SGA la scuola si blocca con tutte le inevitabili conseguenze negative per alunni, famiglie, personale, fornitori ed esperti esterni”.
Pertanto l’idea sarebbe quella di avviare un reclutamento diretto da parte delle Istituzioni Scolastiche che si trovano senza Direttore SGA attraverso una procedura selettiva autonoma, per titoli e colloquio.
Nello specifico, spiega l’associazione, le scuole coinvolte dovrebbero emanare un avviso pubblico rivolto a quanti – in possesso della Laurea specifica in discipline giuridiche ed economiche – sono interessati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo determinato sino al 31/8/2019.
L’avviso dovrà indicare le valutazioni dei titoli e dei servizi che saranno considerati per l’inserimento in apposita graduatoria.
I primi tre della graduatoria verrebbero convocati per sostenere un apposito colloquio di accertamento professionale, al superamento del quale si attribuirà un punteggio che si aggiunge a quello della graduatoria per titoli e servizi. Il primo in graduatoria verrà assunto come DSGA.
“Una misura – commenta Germani – che farebbe fronte a questa assurda situazione frutto dell’irresponsabilità e dell’incapacità della politica e dell’alta dirigenza ministeriale”.
Tuttavia, nei giorni scorsi, il Ministro ha riferito che il bando di concorso per Dsga arriverà a breve.
Il concorso, che mette a disposizione 2004 posti, vedrà probabilmente, la partecipazione di tutti gli assistenti amministrativi che possono vantare e documentare 36 mesi di servizio come Dsga. Si tratterebbe di un’apertura importante oltre che legittima, dato che sono moltissime le scuole che utilizzano da anni personale amministrativo nel ruolo superiore di “segretario”. I facenti funzione, per intenderci.
In qualsiasi istituzione scolastica è presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Si tratta della figura di direzione più importante e con le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Come si può leggere anche nella Tabella A del CCNL 29/11/2007 il profilo del DSGA rientra nell’Area D del personale ATA.
Le sue attività sono principalmente di tipo amministrativo, contabile e direttivo.
Il DSGA è tenuto a svolgere 36 ore settimanali, da gestire con autonomia e flessibilità durante la settimana lavorativa, con una retribuzione base, escludendo indennità, retribuzioni accessorie e anzianità, è di 1.853,23 €.
Per diventare DSGA tramite concorso, bisogna avere uno di questi titoli di studio:
– Laurea in Giurisprudenza,
– Laurea in Scienze politiche, sociali o amministrative;
– Laurea in Economia e commercio;
– Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64, 71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM) corrispondente a quelle specialistiche (ai sensi della tabella allegata al DI 9 luglio 2009).
Nel caso il Dsga fosse assente, come sappiamo, questi sarà sostituito dal coordinatore amministrativo e, nel caso di mancanza di quest’ultimo, a sostituire il direttore sarà l’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.
Lo stesso comma 4 dell’’art. 56, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
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