Quali sono le misure che l’istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza dell’ipotesi di due casi positivi in classe?
A questa domanda ha recentemente risposto il garante per la protezione dei dati personali, intervenendo nella complessa gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, così come delineata da due recenti note del Ministero dell’Istruzione.
Queste le indicazioni dell’Autorità.
Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:
- per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
- esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
- secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;
- senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;
- nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
- da personale autorizzato e istruito.
Il Garante conclude che il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.
Ci permettiamo un’osservazione: secondo le indicazioni ministeriali, “tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata”. Utilizzando l’App Verifica C-19 (modalità rafforzata), non è possibile verificare l’ultima data di somministrazione e quindi il rispetto dei 120 giorni, in quanto il sistema rileva solo la validità del Green pass, che attualmente è 9 mesi (e diventerà 6 dal 1° febbraio). Quindi, è evidente che non sia sufficiente il controllo del Green pass tramite l’App, ma che sia invece necessario richiedere idonea documentazione riportante anche la data di effettuazione della vaccinazione.