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Due casi positivi in classe, non tutti gli studenti vanno in DAD. Cosa deve fare la scuola? FAQ del Garante privacy

Quali sono le misure che l’istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza dell’ipotesi di due casi positivi in classe?

A questa domanda ha recentemente risposto il garante per la protezione dei dati personali, intervenendo nella complessa gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, così come delineata da due recenti note del Ministero dell’Istruzione.

Queste le indicazioni dell’Autorità.

Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:

  • per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
  • esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
  • secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;
  • senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;
  • nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
  • da personale autorizzato e istruito.

Il Garante conclude che il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.

Ci permettiamo un’osservazione: secondo le indicazioni ministeriali, “tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata”. Utilizzando l’App Verifica C-19 (modalità rafforzata), non è possibile verificare l’ultima data di somministrazione e quindi il rispetto dei 120 giorni, in quanto il sistema rileva solo la validità del Green pass, che attualmente è 9 mesi (e diventerà 6 dal 1° febbraio). Quindi, è evidente che non sia sufficiente il controllo del Green pass tramite l’App, ma che sia invece necessario richiedere idonea documentazione riportante anche la data di effettuazione della vaccinazione.

Lara La Gatta

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