Una sentenza del Tar di Pescara, fa luce su uno degli aspetti più controversi della vita quotidiana scolastica, ovvero l’uscita fuori dall’aula degli studenti durante la ricreazione.
Infatti, la sentenza n. 112 del 30 marzo 2017, prende avvio da due circolari emanate dal preside di un liceo pescarese, si legge su Italia Oggi, che aveva vietato agli studenti l’uscita dall’aula nei dieci minuti dell’intervallo, anche per la presenza all’interno dell’edificio scolastico di lavori che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza dei ragazzi.
Alcuni studenti, incuranti della norma, hanno invece disatteso le regole e sono stati sospesi per 5 giorni dal Ds.
I genitori degli alunni puniti si sono rivolti ai giudici amministrativi che hanno dato ragione ai ragazzi, motivando la loro decisione: prima di tutto, perché è stata invasa la competenza del Consiglio d’Istituto, dal momento che il Dirigente ha “imposto” il divieto di iniziativa personale, senza quindi applicare le indicazioni degli organi collegiali, che prevedeva la ricreazione e la mobilità al di fuori delle proprie aule.
Ma non basta: il dirigente della scuola aveva anche stabilito che, durante le ore di lezione, gli studenti potevano usufruire dei servizi igienici soltanto due volte al giorno. Il motivo? Evitare l’uso eccessivo del “prof, posso andare in bagno?” quando invece molti studenti ne approfittavano per fumare sigarette.
Anche se il Tar ha riconosciuto la buona fede del provvedimento, ha ritenuto eccessiva la misura, in quanto andrebbero svantaggiati tutti gli studenti indiscriminatamente.
Motivo per cui, i giudici hanno rilevato “una rappresentazione eccessivamente autoritaria e non dialogante della gestione della comunità scolastica”.
La sentenza, pertanto, fa leva sui diritti degli studenti di uscire liberamente durante la ricreazione, momento di svago, relax e partecipazione fra gli studenti, anche di classi diverse all’interno dello stesso istituto.
Certamente le misure del dirigente erano indirizzate alla salvaguardia e alla sicurezza degli studenti, ma colpire indistintamente tutti gli alunni, senza nemmeno consultare gli organi collegiali, è stato visto dal Tar come un atto eccessivo, a maggior ragione, sottolinano i giudici, è eccessiva la sospensione di 5 giorni per i ragazzi “disubbidienti”.
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