Come affrontare i possibili (se non frequenti) contenziosi riguardanti gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato? Una circolare dell’Usr Umbria viene in aiuto di docenti e dirigenti scolastici.
Innanzitutto “i provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso al dirigente scolastico. Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Ove trattasi di atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire informalmente.”
Qual è il compito del dirigente a questo punto? Il Dirigente scolastico, avuta comunicazione del reclamo, può accoglierlo o rigettarlo (con motivazione); nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente, procedere alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni) e proporre, a conclusione dell’istruttoria, eventuali modifiche da apportare per esempio all’organo collegiale che ha formulato il giudizio a sanare eventuali anomalie riscontrate.
In alternativa disporre per l’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri di fondatezza del reclamo); solo in casi particolari si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto possibile nell’ambito delle attribuzioni di cui agli art 8 e 9 del DPR 11/2/2014 n 98.
La procedura è la medesima anche nel caso in cui il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame (fenomeno peraltro molto raro), deve essere inoltrata richiesta direttamente all’ Ufficio per competenza. Ovviamente, sempre dopo aver effettuato l’istruttoria come definita e con nota motivata.
E poi arriva il caso del ricorso al Tar e all’Avvocatura dello Stato. Qui entrano in scena i docenti ed ecco perché non bisogna mai essere superficiali nella compilazione di atti ufficiali. Infatti si dovrà aver cura di inviare all’organo di patrocinio tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica): 1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri); 2) le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto); 3) i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti che non riguardano tale aspetto); 4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti; 5) le comunicazioni alla famiglia; 6) la c.d. “ratifica” finale; 7) (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione; 8) (in caso di bocciatura agli esami) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale; 9) (in caso di bocciatura agli esami) il provvedimento finale.
I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d’esame) contenente puntuali considerazioni sulle osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.
Dopo gli scrutini e gli esami è dunque tempo di ricorsi.
E così talora accade che le difficoltà (o peggio ancora la svogliatezza) degli studenti si risolvano a suon di carte bollate; di un sano “schiaffone” all’alunno bocciato (magari anche solo metaforico) nemmeno l’ombra…