Si è conclusa nel pomeriggio del 14 aprile la discussione in Commissione Lavoro sul disegno di legge al quale è stata concessa la sede deliberante, cioè l’approvazione diretta senza ulteriori passaggi in aula. I “corsi abilitanti”, prima di tutto, sono diventati legge, insieme alla nuova disciplina dei concorsi ordinari, al nuovo sistema per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, al trasferimento dagli enti locali allo Stato del personale ATA e a molto altro ancora.
Con un tempismo fin troppo annunciato, frutto di un accordo politico fra il ministro Berlinguer ed i gruppi parlamentari, il 13 aprile sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i bandi dei concorsi per la scuola secondaria ed il giorno successivo è stato varato il nuovo sistema di reclutamento del personale della scuola. Questo lascia ben sperare per una rapida organizzazione dei “corsi abilitanti”, “di durata non superiore alle 120 ore”, che potrebbero concludersi, con la sessione riservata di esami, entro la fine dell’anno, anche se occorrerà attendere un’apposita ordinanza del Ministero che ne regolerà l’attuazione.
Agli esami potranno partecipare i tutti docenti delle scuole statali e non statali, dalla materna alle superiori (non in possesso della medesima abilitazione o idoneità), che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e l’entrata invigore della legge, di cui almeno 180 nel periodo che va dall’a.s. 94/95 alla data di entrata in vigore. Una grande vittoria è stata ottenuta dai “precari storici”, ai quali verrà assegnata, nel punteggio finale, una quota proporzionale al numero di anni di insegnamento prestati, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio.
La novità tanto attesa dovrebbe, in qualche modo, ‘raddolcire la pillola’ agli aspiranti insegnati di musica, di educazione fisica, di discipline economico-aziendali e di altre materie che, in base alle false notizie diramate dal Ministero, si erano illusi di poter partecipare ai concorsi ordinari e che, a qualche giorno dalla pubblicazione dei bandi, si sono visti tagliati fuori. Tuttavia – è bene sottolinearlo – solo chi ha i fatidici 360 giorni potrà partecipare ai “corsi abilitanti”. Tutti gli altri, laureati dal ’90 in poi, che sono rimasti ai margini della scuola, facendo poche decine di giorni di supplenza, non potranno fare altro che restare a guardare.
Proponiamo una scheda sintetica del provvedimento approvato dalla Commissione Lavoro della Camera, in sede deliberante, il 17 marzo 1999, con l’indicazione delle varie categorie di destinatari interessati.
CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI
– Tutti gli aspiranti docenti della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d’arte
– Personale docente, assistenti e accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori
Il reclutamento del personale docente, in tutti gli ordini di scuole, avverrà per il 50% dei posti disponibili mediante concorsi per titoli ed esami e per l’altro 50% attingendo dalle graduatorie permanenti. I concorsi a cattedre avranno luogo ogni tre anni (ogni 5 anni per il personale delle Accademie e dei Conservatori) e saranno indetti su base regionale, sempre che nel periodo di riferimento vi sia disponibilità di posti. I vincitori dovranno scegliere il posto nell’ambito dell’intera regione (e non come avveniva in precedenza in una sola provincia) e, una volta in servizio, non potranno chiedere il trasferimento ad altra sede (all’interno della stessa provincia) prima di due anni e in altra provincia prima di tre.
Le graduatorie di merito dei concorsi rimarranno valide fino all’entrata in vigore delle graduatorie del concorso successivo, senza bisogno di alcuna proroga. Questo significa che, laddove in una regione non dovessero esservi posti disponibili nell’arco del triennio, non sarà necessario svolgere nuovi concorsi e che gli idonei del concorso precedente potrebbero aspirare a coprire i posti disponibili negli anni successivi.
Nei concorsi del personale docente della scuola secondaria sarà istitutita una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche cui sarà attribuita un punteggio aggiuntivo.
SESSIONE RISERVATA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE O DELL’IDONEITÀ (CORSI ABILITANTI)
– Docenti precari di tutti gli ordini e gradi di scuole, statali e non statali, con determinati requisiti di servizio
– Personale docente, assistenti e accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori
Contemporaneamente all’indizione dei primi concorsi a cattedre, sarà indetta, con un’apposita ordinanza del Ministro, una sessione riservata di esami, con una prova scritta ed una orale, per il
conseguimento dell’abilitazione/idoneità per l’insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Agli esami potranno partecipare i docenti non abilitati e non in possesso della medesima idoneità, che abbiano prestato servizio
nelle scuole statali (comprese le scuole italiane all’estero) o negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge. Almeno 180 di questi 360 giorni, però, devono essere stati prestati nel periodo che va dall’a.s. 94/95 alla data di entrata in vigore della legge. Nel punteggio finale sarà valutato, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio,
una quota proporzionale al numero di anni di insegnamento prestati.
Gli esami saranno preceduti da un corso di durata non superiore a 120 ore (quindi potrebbe essere anche di 90/100 ore) svolto da docenti universitari e da personale direttivo e docente,
finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica. Ogni commissione esaminatrice sarà composta dai docenti formatori del corso stesso e sarà presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Il costo di tutta l’operazione per l’anno 1999 sarà di 36 miliardi di lire.
GRADUATORIE PERMANENTI
– Docenti inseriti nelle attuali graduatorie del concorso per titoli (doppio canale)
– Docenti in possesso dei requisiti pre-vigenti per accedere al ‘doppio canale’
– Docenti abilitati inseriti nelle attuali graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze
– Docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso, anche se non inseriti nelle attuali graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze
– Docenti che conseguiranno l’abilitazione o l’idoneità nel prossimo concorso per titoli ed esami
– Docenti che conseguiranno l’abilitazione o l’idoneità nella sessione riservata
Nel disegno di legge è stata soppressa l’indicazione dell’anno scolastico 1999/2000 come inizio del nuovo sistema delle graduatorie permanenti. Tuttavia, probabilmente dall’anno scolastico 2000/2001 le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee non esisteranno più. Al loro posto saranno compilate delle “graduatorie permanenti” che, in sostanza, saranno costituite dalle graduatorie del concorso per titoli (doppio canale) nel quale potranno inserirsi via via i nuovi abilitati sia con i concorsi ordinari, sia con la sessione riservata prevista dal disegno di legge. Da tali graduatorie permanenti si potrà attingere tanto per le immissioni in ruolo (per il contingente del 50% dei posti disponibili) quanto per le supplenze annuali e temporanee conferite dai provveditori e dai capi d’istituto.
L’ordine di inclusione nella prima applicazione delle graduatorie permanenti è stato stralciato ma, in ogni caso, saranno salvaguardate “le posizioni di coloro che sono
già inclusi in graduatoria”. Il tutto viene delegato al Ministero che con un apposito decreto adotterà un regolamento improntato “a princìpi di semplificazione e snellimento dell’azione
amministrativa”. L’obiettivo, ancorché lodevole, di creare una graduatoria unica per le immissioni in ruolo e per le supplenze, tuttavia, si scontra con un dato oggettivo che (come abbiamo più volte sottolineato) costituisce uno scoglio insormontabile: i due tipi di graduatorie non sono affatto omogenei, né lo potranno essere. La valutazione dei titoli e dei servizi, infatti, è improntata a criteri differenti e solo una norma transitoria, che mantenga le attuali graduatorie provinciali per le supplenze fino ad esaurimento, potrebbe evitare di ledere i diritti acquisiti di diverse migliaia di precari.
– Personale delle Accademie e dei Conservatori
Per tali categorie di personale, invece, è stato mantenuto un ordine di inserimento nella prima applicazione delle graduatorie permanenti.
a) docenti in possesso dei seguenti requisiti:
1) superamento di un precedente concorso per titolo ed esami
2) almeno 360 giorni di servizio effettivo sulla stessa cattedra o posti di cui al numero 1), nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e l’entrata in vigore della legge;
b) docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, nell’ordine di graduatoria;
c) docenti inclusi nelle preesistenti graduatorie relative ai concorsi per soli titoli, che superino gli esami di una sessione riservata.
ACCESSO AI RUOLI
– Personale ATA
– Responsabili amministrativi delle Accademie e dei Conservatori
Un sistema analogo a quello riservato al personale docente regolerà l’accesso ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e degli assistenti amministrativi dei conservatori e delle accademie. E’ prevista l’indizione di un concorso per titoli ed esami a livello regionale, mentre le graduatorie del ‘doppio canale’ ATA verranno trasformate in graduatorie permanenti. L’immissione in ruolo, quindi, avverrà attingendo per il 50% dai concorsi per titoli ed esami e per il rimanente 50% dalle graduatorie permanenti. Vengono mantenute le quote del 30% e del 40% dei posti disponibili relative ai concorsi riservati al personale della II e III qualifica, già in ruolo nelle qualifiche immediatamente inferiori, che siano inseriti in graduatorie permanenti, previo conseguimento di una idoneità in appositi concorsi riservati. A tali concorsi riservati potranno partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori anche se privi del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla qualifica cui aspirano, purché in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza e di una anzianità di almeno cinque anni di servizio di ruolo.
ULTERIORI NOTIZIE
– Trasferimento allo Stato personale ATA
Secondo tempi e modalità da stabilire con un prossimo decreto del Ministero, il personale ATA fornito dai Comuni e dalle Province alle istituzioni scolastiche statali sarà trasferito gradualmente nei ruoli dello Stato e verrà inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, col riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio ai fini economici e giuridici ed il mantenimento della sede lavorativa in fase di prima applicazione.
– Modelli viventi
I modelli viventi in possesso dei titoli di studio previsti dal CCNL del comparto Scuola per l’accesso alla III e IV qualifica del personale ATA, con cinque anni di servizio anche non continuativo prestato nelle Accademie di belle arti e nei licei artistici, verranno inseriti, a domanda, in graduatorie ad esaurimento ai fini dell’assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili. Per la III qualifica è prevista una prova di idoneità all’espletamento delle funzioni dello specifico profilo. I modelli viventi in possesso di tali requisiti saranno assunti con contratti di durata annuale per un numero di ore settimanali compreso tra le dieci e le venti.
– Insegnanti di sostegno
Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione che hanno svolto attività di sostegno nelle scuole statali per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-90 e la data di entrata in vigore della legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-95, saranno ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione/idoneità relativa al titolo di studio posseduto. Le prove dovranno accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza.Nelle immissioni in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado verrà data priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D.P.R n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, sarà riservato loro il 50% dei posti di sostegno disponibili. Ed infine, il punteggio relativo al servizio prestato su posti di sostegno senza il possesso del titolo specifico sarà ritenuto “valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all’articolo 485 del Testo Unico”, cioè e ai fini della ricostruzione di carriera.
– Presidi incaricati
Un emendamento all’art. 11 consentirà ai presidi incaricati per almeno un triennio di accedere al corso-concorso (nella misura del 50% dei posti) per conferire ai capi d’istituto la qualifica di dirigente, istituito col decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998.
– Docenti di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24/12/1993, n. 537 (vittime dei decreti tagliaclassi)
I docenti che non erano stati immessi in ruolo a causa del ritardo nell’espletamento delle prove dei concorsi del ’90 e dei cosiddetti "decreti tagliaclasse", succedutisi dal ’93 in poi, saranno assunti a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 1998/99.
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