L’on. Stefania Giannini, prima di accettare le responsabilità ministeriali, aveva elaborato un disegno di legge sulle “Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome” con l’obiettivo di sanare quanto causato dalla “riforma degli organi collegiali della scuola degli anni Settanta che ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma che ha mostrato da subito tutti i suoi limiti, tra i quali il carattere assembleare e quasi sempre non all’altezza degli organi collegiali, a partire dalle assemblee studentesche e dai consigli di classe e di istituto, di fatto esautorati dall’eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse finanziare a disposizione. Tutto ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e degli studenti nelle scuole superiori e l’affievolirsi della loro partecipazione”.
Il buon amministratore dello Stato formula giudizi solo dopo aver studiato il campo in cui nasce il problema, analizzato e compreso la ratio legis, identificato l’origine di eventuali malfunzionamenti, smascherato chi ha osteggiato l’applicazione dei provvedimenti, rimosso le barricate erette, fasi trascurate dagli estensori della proposta. La critica alla gestione scolastica si fonda su questioni di superficie, sfruttate per riproporre l’obsoleto, inefficace modello di scuola di tempi andati. Sono cestinati i faticosi avanzamenti che, negli anni sono stati introdotti nell’ordinamento.
Il DDL in votazione al Senato è una fedele trascrizione di quanto l’on. Giannini prefigurava: questioni di contorno hanno spostato l’attenzione dall’origine e dal senso della mission della scuola, distrattori che hanno funzionato!
Art. 1 – “La presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni … le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali”.
Il riferimento alla legge delega, non al decreto attuativo, è carico di significato: si rigetta l’interpretazione che l’esecutivo [D’Alema, Berlinguer, Ciampi] ha dato al mandato ricevuto. L’art. 1 del DPR 297/99 stabilisce che “L’autonomia .. si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana”.
Una formulazione in perfetta continuità con il TU del 94:
PROGETTAZIONE FORMATIVA Il consiglio di circolo e d’istituto “elabora e adotta gli indirizzi generali” [art. 10 comma 1] e li esprime in termini di competenze generali [legge 53/2003 art. 2].
PROGETTAZIONE EDUCATIVA Il Consiglio di circolo e di istituto definisce i “criteri generali per la programmazione educativa”. Il collegio dei docenti “cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali [identificate dal Consiglio di istituto] e di favorire il coordinamento interdisciplinare” [art.7 – comma 2 – lettera a)]; “valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati [definiti in termini di capacità – legge 53/2003 art 2)], proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica” [art.7 – comma 2 – lettera d)].
PROGETTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO – “Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe” [art. 5 comma 6].
Il TU 297/94 e il DPR 297/99 hanno riconosciuto la dimensione del problema educativo, l’hanno scomposto e hanno attribuito a soggetti diversi le responsabilità strategiche, tattiche, operative.
Diametralmente opposto l’approccio de “la buona scuola” che appiattisce la mission dell’istituzione al solo insegnamento (funzione esecutiva):
il Consiglio di Istituto è privato della funzione strategica: “Art. 3. —(Piano triennale dell’offerta formativa) 4. “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto”. Nitido il conflitto col D. Legs. 27/10/09, n. 150 Dirigenza pubblica Art. 37 che “rafforza il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza”.
Il sistema scolastico, che ”mira allo sviluppo della persona umana” (capacità), esige unitarietà, coordinamento, finalizzazione comune degli insegnamenti, caratteri che il nuovo modello di gestione non possiede.
Il titolo del provvedimento e la procedura di valutazione dell’operato dei docenti dimostrano la scellerata deriva.
Non più “Sistema educativo di istruzione e di formazione” [legge 53/2003 art. 2] ma “Sistema nazionale di istruzione e di formazione”;
128 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni è dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Lo stravolgimento del significato di “autonomia” è all’origine della tesi: “In particolare, il testo unico [297/94] non è in larga parte allineato né con l’introduzione dell’autonomia, a cui è conseguito un nuovo assetto istituzionale, ordinamentale e amministrativo ..” [Atti parlamentari – Camera dei deputati – 27 marzo 2015 – capo VII art. 21 comma a) – pag. 23] avanzata per abrogare la gestione collegiale del servizio scolastico.
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