“Non chiedete soldi alle famiglie”: il monito del ministro Gelmini indirizzato ai dirigenti scolastici sta facendo molto discutere e in molti si stanno chiedendo se sia lecito, nella scuola dell’obbligo, chiedere contributi alle famiglie (“la scuola pubblica deve essere gratuita”, ha sottolineato il Ministro nel corso della sua intervista al Messaggero).
Ma come stanno le cose, sotto l’aspetto normativo ?
Il secondo comma dell’articolo 143 del TU n. 297 del 1994 conteneva una disposizione molto chiara: “Per l’iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere”.
Analogamente il terzo comma dell’articolo 176 relativo alla scuola media inferiore recita: “Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere”.
Le due disposizioni, però, sono state successivamente cancellate dal DPR 275 del 1999 (il cosiddetto Regolamento dell’autonomia scolastica), il cui articolo 17 contiene l’elenco di tutte le precedenti norme abrogate.
E, fra le abrogazioni esplicite, ci sono proprio il secondo comma dell’articolo 143 e il terzo comma dell’articolo 176.
Insomma, a norma di legge, chiedere un contributo al momento dell’iscrizione non è solo una prassi ormai diffusa e sostanzialmente obbligata per le scuole, vista la scarsità di fondi provenienti dallo Stato, ma è anche consentito dalla legge e precisamente dal Regolamento dell’autonomia.
Neppure una circolare ministeriale potrebbe dunque mettere fine a questa prassi; per vietare la richiesta di contributi alle famiglie sarebbe necessario modificare il DPR 275 ripristinando le due norme contenute nel TU del 1994.
Ma, francamente, un ritorno al TU appare al momento piuttosto improbabile.