Il 17 aprile scorso il Tar del Lazio ha accolto il ricorso della FLC CGIL, intervenendo, con sentenza n. 5714, su una questione particolarmente controversa: come considerare le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
La sentenza, in particolare, ha annullato la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, alla quale anche il Miur si era adeguato, con nota prot. n. 5181 del 22 aprile 2014.
Ora, alla luce della sentenza e in attesa di altri interventi normativi in materia, il Miur torna sui propri passi e, con Nota Prot. n.7457 del 6 maggio 2015, ritiene che tali tipologie di assenze debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art. 55 septies, comma 5 ter, del D.Lvo n. 165/2001.
Tale articolo dispone che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.
Pertanto, per eseguire le suddette prestazioni, non è più necessario ricorrere ai limitati permessi per motivi personali, ma l’assenza è giustificata con il documento rilasciato dal medico che ha eseguito la visita o la terapia.